giovedì 3 dicembre 2015

Entro quanto devono essere fatte godere le ferie residue?

In base all’art. 10 del dlgs 66 del 2003: “1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile,  il  prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie  retribuite  non  inferiore  a quattro settimane. Tale periodo, salvo   quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  o  dalla specifica  disciplina  riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma  2,  va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta  del  lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le  restanti  due  settimane,  nei  18  mesi  successivi  al  termine dell'anno di maturazione”.


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