Entro quanto devono essere fatte godere le ferie residue?
In base all’art.
10 del dlgs 66 del 2003: “1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva
o dalla specifica disciplina
riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va
goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del
lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti
due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione”.
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