Come è regolamentata
la malattia nel ccnl acconciatura ed estetica cgil cisl e uil?
Art. 31
Trattamento in caso
di malattia ed infortunio
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia ed infortunio
non sul lavoro il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno
dall'inizio dell'assenza. (con l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 8
settembre del 2014 con valenza dal 1 gennaio del 2013 “”entro la prima ora del normale orario di lavoro del giorno in cui si
verifica l’assenza salvo i casi di giustificato motivo e documentato
impedimento o cause di forza maggiore al fine di consentire all’azienda stessa
di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero
eventualmente necessari”)
Alla comunicazione dovrà seguire
da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia,
entro 3 giorni dall'inizio della stessa. (con l’ipotesi di accordo sottoscritta
in data 8 settembre del 2014 con valenza dal 1 gennaio del 2013 “Alla comunicazione dovrà seguire da parte
del lavoratore la comunicazione del numero di protocollo identificativo del
certificato di malattia, entro 3 giorni
dall'inizio della stessa”).
In mancanza di ciascuna delle
comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà
considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli
accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300.
In caso di interruzione del
servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova
ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 9 per anzianità fino a 5
anni;
- mesi 12 per anzianità oltre i 5
anni.
In caso di più assenze, i periodi
di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco
temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per
malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli
istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra
previsti.
Inoltre, a far data dal 1°
dicembre 2011, durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad
integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli
Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento
integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di
fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli
conseguire complessivamente i seguenti importi:
- in caso di malattia o
infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le aziende garantiranno ai
lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire
dal 1º giorno e fino al 180º giorno;
- in caso di malattia di durata
inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione
economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della
retribuzione a partire dal 4º giorno.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal
presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la
materia.
Affinché possano essere prestate
le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge,
l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa.
Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento,
la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia
professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle
disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro
causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla
conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non
superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea
prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da
infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l'interruzione
di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad
integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla
guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento
integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di
fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli
conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
Con l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 8 settembre del 2014 con
valenza dal 1 gennaio del 2013 è aggiunto:
Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità
I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte di
strutture ospedaliere e/o dalle AA. SS.LL hanno diritto ad un prolungamento del
periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza
oneri aggiuntivi per l’azienda.
Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali
venga riconosciuto lo stato di grave infermità nda parte delle strutture
ospedaliere e/o delle AA. SS. LL
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