Quanto dura il trattamento di malattia per i lavoratori con contratto a
termine?
In forza dell’art. 5 del DL 1983 n. 463
5. 1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo
determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono
corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei
dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti
massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità
economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi
immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a
trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi
per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso
l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del
datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza
sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini
del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di
malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore
a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un
maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore
direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto
alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del DL
1970 n. 7, convertito, con modificazioni, nella l. 1970 n. 83, hanno diritto, a
condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per
almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi
precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla
anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo
indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi
assistiti ai sensi del RDL 1937 n, 1918 , convertito, con modificazioni,
nella l. 1938 n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del Dlgs
1947 n. 708 , e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento
di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per
gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
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