In quanto si prescrive il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia dell'Inps il TFR?
Come indicato dalla cassazione il diritto si prescrive in 10 anni. In particolare come stabilito dalla recente sentenza della cassazione n. 10824 del 2015 pubblicata il 26 maggio 2015:
"Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore
di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di
credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al
credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria
(decennale); cfr. in proposito Cass., sez. lav., n. 24 febbraio 2006, n. 4183. Più
recentemente Cass., sez. VI-L, 9 giugno 2014, n. 12971, ha ribadito che il diritto del
lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la
corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 1. 29 maggio
1982 n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è
perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di
lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che
si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei
presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica
dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito
di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali
presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'Inps e, pertanto,
non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di
garanzia. Cfr. anche Cass., sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 901, secondo cui il credito per trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di cassa integrazione, in
quanto non compensativo di prestazioni di lavoro effettivamente rese, ha natura
previdenziale e non retributiva, in quanto inteso ad assicurare mezzi adeguati alle
esigenze di vita del lavoratore temporaneamente ed involontariamente disoccupato,
con conseguente soggezione alla prescrizione ordinaria decennale. Per la durata
decennale della prescrizione v. anche Cass., sez. lav., 1 febbraio 2010, n. 2278".
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