lunedì 21 dicembre 2015

In caso di licenziamento assoggettato a tutela obbligatoria poi dichiarato illegittimo spetta l’indennità sostitutiva del preavviso?


Secondo la giurisprudenza la risposta è affermativa:

“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita alla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio proprio della tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso l'indennità prevista dalla l. 604 del 1996 art. 2, va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente non vi è incompatibilità fra le due prestazioni, mentre sarebbe irragionevole sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-11-2015, n. 23710


“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco”. Cass. civ. Sez. lavoro, 16/10/2006, n. 22127

“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela  reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del  preavviso  è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla  tutela obbligatoria , il diritto all'indennità sostitutiva del  preavviso  sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del  preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con  preavviso e l'altro in tronco”. Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/2006, n. 13380


Nella giurisprudenza di merito:


“In caso di  illegittimo licenziamento , in ragione del carattere meramente risarcitorio accordato dalla  tutela obbligatoria , il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso  nasce in ragione del fatto che il rapporto si è risolto. In tal modo, l'indennità prevista dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo; viceversa, l'indennità sostitutiva del  preavviso  va a compensare il fatto che il recesso, oltre che  illegittimo, è stato intimato anche in tronco”. Trib. Milano Sez. lavoro, 07/07/2011
  

“In caso di  licenziamento illegittimo , mentre in relazione alla  tutela  reale, in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge, l'indennità sostitutiva del  preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato alla  tutela obbligatoria , il diritto all'indennità sostituiva del  preavviso  sorge per il fatto che il rapporto si è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del  preavviso  va a compensare il fatto che il recesso, oltre che  illegittimo , è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità fra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due  licenziamenti , entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con  preavviso e l'altro in tronco”. Trib. Novara Sez. lavoro, 27/10/2008

“Nell'ambito della  tutela obbligatoria  il recesso del datore di lavoro, ancorché ingiustificato, conserva i suoi effetti estintivi del rapporto di lavoro, circostanza sufficiente per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del  preavviso  anche in presenza di un  licenziamento  dichiarato illegittimo”. App. Milano, 12/05/2006

“In ipotesi di  licenziamento illegittimo  concernente rapporto di lavoro appartenente all'area della  tutela obbligatoria  spettano al dipendente sia l'indennità di  preavviso sia l'indennità di cui all'art.  8 legge n. 604 del 1966, come modificato dalla l. 1990 n. 108”. App. Milano, 21/10/2003

“Nell'area della  tutela obbligatoria  il  licenziamento  ancorché  illegittimo , comporta l'estinzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che al lavoratore, in aggiunta all'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 legge 1966 n. 604, come modificato dall'art. 2 . 1990 n. 108, continua a essere dovuta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso”. Trib. Milano, 16/04/2003


“Nell'area della  tutela obbligatoria il licenziamento, ancorchè  illegittimo , determina l'effettiva interruzione del rapporto sicchè alla cessazione del rapporto determinata dal  licenziamento senza il rispetto del termine di preavviso consegue il diritto del lavoratore al pagamento della relativa indennità sostitutiva, che si cumula all'indennizzo previsto dall'art. 2 legge 108 del 1990”. Trib. Venezia, 06/10/2000

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