In caso di licenziamento assoggettato a tutela obbligatoria poi
dichiarato illegittimo spetta l’indennità sostitutiva del preavviso?
Secondo la giurisprudenza la risposta è affermativa:
“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela
reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita alla
legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra,
perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere
meramente risarcitorio proprio della tutela obbligatoria, il diritto
all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è
risolto. In quest'ultimo caso l'indennità prevista dalla l. 604 del 1996 art.
2, va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o
giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a
compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in
tronco. Conseguentemente non vi è incompatibilità fra le due prestazioni,
mentre sarebbe irragionevole sanzionare nello stesso modo due licenziamenti,
entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in
tronco” Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-11-2015, n. 23710
“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione
alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del
contratto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva
del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha
interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente
risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità
sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è
risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 legge n. 604
del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e
giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va
a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato
intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni,
mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti,
entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro
in tronco”. Cass. civ. Sez. lavoro, 16/10/2006, n. 22127
“In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione
alla tutela reale
- in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge -
l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile
con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante
il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria , il diritto
all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il
fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista
dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla
mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva
del preavviso va
a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato
intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due
prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti,
entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e
l'altro in tronco”. Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/2006, n. 13380
“In caso di
illegittimo licenziamento
, in ragione del carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria , il diritto
all'indennità sostitutiva del preavviso nasce in ragione
del fatto che il rapporto si è risolto. In tal modo, l'indennità prevista dall''art.
2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza
di giusta causa e giustificato motivo; viceversa, l'indennità sostitutiva
del preavviso va a compensare
il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato
intimato anche in tronco”. Trib. Milano Sez. lavoro, 07/07/2011
“In caso di
licenziamento illegittimo
, mentre in relazione alla tutela reale, in forza
dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge,
l'indennità sostitutiva del preavviso è
incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto,
viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato alla tutela obbligatoria , il diritto
all'indennità sostituiva del preavviso sorge per il
fatto che il rapporto si è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista
dall''art. 2 legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla
mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva
del preavviso va a compensare
il fatto che il recesso, oltre che illegittimo , è stato intimato in
tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità fra le due prestazioni,
mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti , entrambi privi di
giustificazione, l'uno intimato con preavviso e
l'altro in tronco”. Trib. Novara Sez. lavoro, 27/10/2008
“Nell'ambito della tutela obbligatoria il recesso del
datore di lavoro, ancorché ingiustificato, conserva i suoi effetti estintivi
del rapporto di lavoro, circostanza sufficiente per il riconoscimento
dell'indennità sostitutiva del preavviso anche in presenza
di un licenziamento dichiarato illegittimo”.
App. Milano, 12/05/2006
“In ipotesi di licenziamento illegittimo concernente
rapporto di lavoro appartenente all'area della tutela obbligatoria spettano al
dipendente sia l'indennità di preavviso sia
l'indennità di cui all'art. 8 legge n. 604 del 1966, come modificato
dalla l. 1990 n. 108” .
App. Milano, 21/10/2003
“Nell'area della tutela obbligatoria il licenziamento ancorché illegittimo , comporta l'estinzione
del rapporto di lavoro, con la conseguenza che al lavoratore, in aggiunta
all'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 legge 1966 n. 604, come
modificato dall'art. 2 . 1990 n. 108, continua a essere dovuta l'indennità
sostitutiva del mancato preavviso”. Trib. Milano, 16/04/2003
“Nell'area della tutela obbligatoria il licenziamento, ancorchè illegittimo , determina l'effettiva
interruzione del rapporto sicchè alla cessazione del rapporto determinata
dal licenziamento senza
il rispetto del termine di preavviso consegue il diritto del lavoratore
al pagamento della relativa indennità sostitutiva, che si cumula all'indennizzo
previsto dall'art. 2 legge 108 del 1990” . Trib. Venezia, 06/10/2000
Nessun commento:
Posta un commento