giovedì 10 dicembre 2015



Quando i ccnl stabiliscono un termine per l’applicazione delle sanzioni, il rispetto del termine deve essere valutato sulla base della data di spedizione o di ricezione? 






In base alla giurisprudenza alla spedizione:


Nel caso di contratti collettivi che prevedano un termine  per l'applicazione di una sanzione disciplinare, quale anche il recesso per giusta causa, la decadenza dal potere di irrogazione di detta sanzione deve intendersi impedita nel momento in cui la dichiarazione è emessa dal soggetto legittimato e non, invece, nel successivo momento in cui il destinatario l'ha ricevuta. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-10-2010, n. 20566

Con riferimento all'art. 52 del C.C.N.L. per gli addetti alle industrie chimico-farmaceutiche, che prevede un termine massimo di cinque giorni entro il quale, dopo l'instaurazione del contraddittorio disciplinare ed il ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, la sanzione deve essere emanata, attribuendo all'inutile decorso del termine il significato predeterminato di accoglimento delle giustificazioni dell'incolpato, con conseguente decadenza del datore di lavoro dalla facoltà di esercitare il potere disciplinare, non viola alcun canone ermeneutico il giudice del merito che, distinguendo il momento perfezionativo dell'atto da quello di efficacia, riferisca detto termine al perfezionamento dell'atto, fatto coincidere con la spedizione della lettera contenente l'irrogazione della sanzione, essendo irragionevole - anche alla luce della sent. n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale - che un effetto di decadenza possa discendere dal compimento di un'attività non riferibile direttamente alla parte ma a terzi (nel caso di specie, ufficio postale). Cass. civ. Sez. lavoro, 05-08-2003, n. 11833


“L'onere della comunicazione al lavoratore entro un determinato termine del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti che debba avvenire a mezzo di lettera raccomandata, così come dispone la contrattazione collettiva, è assolto dal datore di lavoro con la semplice spedizione della lettera raccomandata nel termine suindicato, facendo fede la data del timbro postale, mentre non rileva la data della effettiva ricezione da parte del lavoratore”. Cass. civ. Sez. lavoro, 21/01/1988, n. 463

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