Quando i ccnl stabiliscono un termine per l’applicazione delle sanzioni, il rispetto del termine deve essere valutato sulla base della data di spedizione o di ricezione?
In base alla giurisprudenza alla spedizione:
“Nel caso di contratti collettivi
che prevedano un termine per
l'applicazione di una sanzione disciplinare, quale anche il recesso
per giusta causa, la decadenza dal potere di irrogazione di detta sanzione deve
intendersi impedita nel momento in cui la dichiarazione è emessa dal soggetto
legittimato e non, invece, nel successivo momento in cui il destinatario l'ha
ricevuta. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-10-2010, n. 20566
Con riferimento all'art. 52 del
C.C.N.L. per gli addetti alle industrie chimico-farmaceutiche, che prevede un
termine massimo di cinque giorni entro il quale, dopo l'instaurazione del
contraddittorio disciplinare ed il ricevimento delle giustificazioni del
lavoratore, la sanzione deve essere emanata, attribuendo all'inutile
decorso del termine il significato predeterminato di accoglimento delle
giustificazioni dell'incolpato, con conseguente decadenza del datore di lavoro
dalla facoltà di esercitare il potere disciplinare, non viola alcun canone
ermeneutico il giudice del merito che, distinguendo il momento perfezionativo
dell'atto da quello di efficacia, riferisca detto termine al perfezionamento
dell'atto, fatto coincidere con la spedizione della lettera
contenente l'irrogazione della sanzione, essendo irragionevole - anche
alla luce della sent. n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale - che un
effetto di decadenza possa discendere dal compimento di un'attività non
riferibile direttamente alla parte ma a terzi (nel caso di specie, ufficio
postale). Cass. civ. Sez. lavoro, 05-08-2003, n. 11833
“L'onere della comunicazione al
lavoratore entro un determinato termine del provvedimento disciplinare adottato
nei suoi confronti che debba avvenire a mezzo di lettera raccomandata, così
come dispone la contrattazione collettiva, è assolto dal datore di lavoro
con la semplice spedizione della lettera raccomandata nel termine suindicato,
facendo fede la data del timbro postale, mentre non rileva la data della
effettiva ricezione da parte del lavoratore”. Cass. civ. Sez. lavoro,
21/01/1988, n. 463
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