Quale retribuzione deve essere presa come riferimento per la determinazione del minimo costituzionale?
sabato 30 gennaio 2021
giovedì 28 gennaio 2021
Quali redditi devono essere valutati ai fini contributivi per i lavoratori autonomi?
mercoledì 27 gennaio 2021
Quali conseguenze comporta l'assenza dalla visita controlla disposta dall'Inps?
In forza dell'art. 5 comma 14 della legge 638 del 1983:
martedì 26 gennaio 2021
Come si determina la partecipazione agli utili dell'impresa familiare?
lunedì 25 gennaio 2021
Gli ingegneri che versano solo il contributo integrativo a Inarcassa devono iscriversi all'Inps?
giovedì 21 gennaio 2021
In cosa consiste il danno da demansionamento?
mercoledì 20 gennaio 2021
Il rinvio di ufficio della prima udienza determina uno spostamento dei termini di costituzione del convenuto?
martedì 19 gennaio 2021
Quando il licenziamento del lavoratore può costituire condotta antisindacale?
lunedì 18 gennaio 2021
Cass. 22-12-2020, n. 29321
sabato 16 gennaio 2021
In cosa consiste il minimale contributivo?
giovedì 14 gennaio 2021
Quando è risarcibile la mancata fornitura del vestiario da parte del datore di lavoro?
mercoledì 13 gennaio 2021
Come è attribuita la funzione di coordinamento nell'ambito della sanità pubblica?
martedì 12 gennaio 2021
Come è definito il passaggio diretto ex art. 30 Dlgs 165 del 2001 dalla giurisprudenza?
lunedì 11 gennaio 2021
Quali permessi di soggiorno sono convertibili in permessi per lavoro alla luce delle modifiche apportate dal DL 2020 n. 130 apportate all'art. 6 del Dlgs 286 del 1998?
sabato 9 gennaio 2021
Come si prova il danno da demansionamento?
venerdì 8 gennaio 2021
Quali sgravi contributivi sono stati previsti dalla legge 178 del 2020 per l'assunzione delle donne?
martedì 5 gennaio 2021
Entro che limiti il giudice può ridurre la sanzione irrogata dall'azienda?
lunedì 4 gennaio 2021
Fino a quando è stata prorogata la sospensione del potere di licenziare per giustificato motivo oggettivo dalla l. 178 del 2020?
In base all'art. 1 commi 309-310 e 311:
309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i
venerdì 1 gennaio 2021
Come è disciplinata la Cassa Covid 19 della legge 178 del 2020
l'art. 1 commi 300 e ss prevede
300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.
301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
303. I fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l’anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali