venerdì 7 agosto 2015

Come è regolamentata la contrattazione di prossimità dall’art. 8 del DL 138 del 2011 convertito dalla legge 148 del 2011?


In forza dell’art. 8 del DL 138 del 2011 comma 1. “ I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative:
-  sul  piano   nazionale 
- o territoriale
- ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28 giugno 2011,
possono realizzare specifiche intese  con  efficacia nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate:
-          alla   maggiore occupazione,
-          alla qualità dei contratti di lavoro,
-          all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,
-          alla emersione  del  lavoro irregolare,
-          agli incrementi di  competitività  e  di  salario,
-          alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e all'avvio di nuove attività”.
Tali intese in base al comma 2 “possono  riguardare  la regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e della produzione con riferimento:
a)      agli impianti audiovisivi  e alla  introduzione  di  nuove  tecnologie;
b)      alle   mansioni   del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c)      ai contratti a termine,  ai  contratti  a  orario  ridotto,  modulato  o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai  casi  di ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro;
d)      alla   disciplina dell'orario di lavoro;
e)      alle modalità di assunzione  e  disciplina del rapporto di  lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e continuative a progetto e  le  partite  IVA,  alla  trasformazione  e conversione dei contratti di lavoro e alle  conseguenze  del  recesso dal  rapporto  di  lavoro,  fatta  eccezione  per  il   licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza del matrimonio.”

In base al comma 2bis “Fermo restando il rispetto della Costituzione,  nonchè  i vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.”

NB in base al comma 3 “Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a maggioranza dei lavoratori.
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giovedì 6 agosto 2015

Il datore di lavoro è obbligato a preavvertire il dipendente dell’approssimarsi del termine del periodo di comporto?


“Non rientra nell'obbligo di correttezza e buona fede del datore di lavoro l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia, al fine di permettere allo stesso di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa, come previsto dal contratto collettivo stesso”. Cass. civ., Sez. lavoro, 28/03/2011, n. 7037


“Nella fattispecie di recesso del datore di lavoro per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell' adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva; ne consegue che non rileva la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cosiddetto esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione. (Rigetta, App. Catania, 25 Novembre 2003)” Cass. civ., Sez. lavoro, 28/06/2006, n. 14891


mercoledì 5 agosto 2015

Come sono disciplinati gli accordi per eccedenza del personale con l’Inps regolati dagli art. 4 commi da 1 a 7 ter l. 92 del 2012?


In forza dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti  possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

In particolare possano accedere a tali incentivazioni i lavoratori che possano raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per rendere possibile tali accordi il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS una provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.


In particolare art. 4:

  1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che  impieghino  mediamente  piu'  di  quindici   dipendenti   e   le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare  l'esodo  dei lavoratori  piu'  anziani,  il  datore  di  lavoro   si   impegni   a corrispondere ai  lavoratori  una  prestazione  di  importo  pari  al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole  vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino  al  raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere oggetto di  accordi  sindacali  nell'ambito  di  procedure  ex articoli  4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente  conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
  2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma  1  debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di  vecchiaia  o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal  rapporto di lavoro.
  3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma  1,  il datore di lavoro  interessato  presenta  apposita  domanda  all'INPS, accompagnata dalla  presentazione  di  una  fideiussione  bancaria  a garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.
  4. L'accordo di cui al comma 1 diviene  efficace  a  seguito  della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in  ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore  ed  al  datore  di
lavoro.  
  5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al  comma  1  il datore di lavoro e'  obbligato  a  versare  mensilmente  all'INPS  la provvista per la prestazione e per la  contribuzione  figurativa.  In
ogni caso, in assenza del  versamento  mensile  di  cui  al  presente comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni.  
  6. In caso di mancato versamento l'INPS  procede  a  notificare  un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica  senza l'avvenuto   pagamento   l'INPS   procede   alla   escussione   della fideiussione.
  7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalita'  previste  per  il  pagamento  delle  pensioni.  L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della  relativa  contribuzione figurativa.
  7-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7   trovano applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
  7-ter. Nel caso degli  accordi  il  datore  di  lavoro  procede  al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  della  legge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati, mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioni anche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991”.




L’Inps ha emesso la seguente circlolare 119 del 1 agosto del 2013 a commento della norma:

1. Quadro normativo

L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (allegato 1), rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991.

Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro presenta domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.

A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.

In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 24 del 19 giugno 2013, ha fornito indicazioni in merito alle fattispecie previste dalla norma, ai requisiti del datore di lavoro e dei lavoratori, e alle procedure amministrative.

Al riguardo, si fa presente che l’illustrazione che segue riguarda esclusivamente i soggetti i cui trattamenti di pensione debbano essere liquidati a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, confluite recentemente in INPS, per le quali si fa riserva di successive indicazioni.


2. Oggetto dell’intervento

La disposizione ha lo scopo di attuare, nei casi di eccedenza di personale, interventi nei confronti dei lavoratori più prossimi alla pensione da parte di datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, previsti da accordi stipulati tra i datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, e consistenti nell’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e nel riconoscimento della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il pensionamento.

La prestazione è erogata in forma rateale in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di quattro anni (48 mesi).

La prestazione e la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro.


3. Requisiti per l’accesso alla prestazione

L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 è subordinato all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Nella prima ipotesi, nel preambolo dell’accordo le parti si daranno atto reciprocamente che l’accordo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

3.1 Requisiti del datore di lavoro

La norma si applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino mediamente più di quindici dipendenti. La media dei dipendenti verrà calcolata, in analogia a quanto previsto per altri istituti a sostegno del reddito, prendendo a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli esuberi.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

3.2 Requisiti del lavoratore

La legge non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione, ma ne subordina l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Si richiama in proposito la circolare n. 35 del 2012 nella quale è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15 bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni.

In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.

Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

La prestazione in esame è alternativa all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), essendo previsto l’esonero dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

4. Presentazione dell’accordo aziendale

Preliminarmente, il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento previsto dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, a cui seguirà rilascio di apposito PIN per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in argomento.

A tal fine i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno avvalersi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, utilizzando un facsimile appositamente predisposto.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive presso sedi INPS diverse, devono presentare l’accordo di esodo alla sede che gestisce la matricola aziendale principale, presso la quale avverrà il versamento della provvista mensile anticipata relativa a tutte le prestazioni previste dall’accordo di esodo.

La sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi:

  • Ø procede alla fase preliminare verificando la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro (v. punti 3 e 3.1);
  • Ø trasmette alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, comunicando l’esito delle verifiche di competenza effettuate, ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda;
  • Ø una volta attribuito il predetto codice di censimento da parte della direzione centrale pensioni, consegna al datore di lavoro esodante il predetto PIN.

Il datore di lavoro, in possesso del PIN di accesso alla procedura automatizzata, deve inserire nella stessa, secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall’Istituto, l’elenco dei lavoratori interessati, al fine della verifica da parte dell’Istituto del diritto all’accesso alla prestazione in capo ai lavoratori coinvolti nell’accordo di esodo.

L’accordo  viene validato dall’Istituto con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario.

In caso, invece, di esodo derivante da accordo nell’ambito delle procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti impedisce la validazione dell’accordo, salvo le parti stipulanti abbiano previsto ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero, oppure che le medesime parti convalidino ex post l’accordo medesimo.


4.1 Presentazione del programma annuale di esodo

Ai fini della stima, quanto più accurata possibile, dell’onere relativo e della conseguente determinazione dell’importo della fideiussione, il datore di lavoro deve confermare nella procedura automatizzata l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo c.d. annuale (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre dello stesso anno).

Nell’ipotesi di accordo pluriennale, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno. 


4.2  Prospetto di quantificazione

L’Istituto rilascia un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC.

Il datore di lavoro deve consegnare alla sede presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012 di cui al programma annuale di esodo. La predetta sede, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca.

Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione. Al riguardo, il datore di lavoro esodante si impegna a sostenere l’eventuale maggiore costo della prestazione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa.

La quantificazione dell’onere complessivo, infatti, non vincola l’INPS nella successiva liquidazione delle singole domande di prestazione.

In seguito all’accettazione della fideiussione, viene aperta una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “6E ”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”.


4.3 Fideiussione

La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15 % degli stessi, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.

Il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione dovrà essere redatto secondo lo schema allegato (allegato n. 2).

La legge prevede che l’erogazione della prestazione avvenga in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro, e che in caso di mancato versamento l'Istituto proceda a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento.

Per garantire la continuità nella prestazione al lavoratore e nell’accredito contributivo, lo schema di fideiussione bancaria predisposto dall’Istituto prevede che la banca assuma l’obbligo di garantire all’INPS la possibilità di procedere all’escussione parziale della garanzia al verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la prestazione e/o la  contribuzione figurativa correlata.

Pertanto, contestualmente all’invio al datore di lavoro dell’avviso di pagamento, l’Istituto inoltrerà una richiesta, tramite PEC, alla banca – e per conoscenza al datore di lavoro - di procedere al versamento della singola rata garantita e non versata.

In presenza di doppio pagamento da parte del datore di lavoro e della banca per una stessa scadenza, l’Istituto procederà a reintegrare la banca della quota versata in eccedenza.

Lo svincolo parziale della garanzia per la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata avverrà solo dietro comunicazione formale dell’Istituto alla banca degli avvenuti versamenti da parte del datore di lavoro.

Nell’ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione figurativa correlata da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di centottanta giorni, l’Istituto escuterà l’intera fideiussione. Il garante dovrà provvedere a saldare in un’unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati.

In caso di mancato pagamento della fideiussione da parte del garante, l’Istituto non erogherà la prestazione né accrediterà la contribuzione figurativa correlata.


4.4 Presentazione della domanda di prestazione

A seguito della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria, e dell’apertura  della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenta all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.

L’Istituto, ai fini della liquidazione della prestazione, accerta il perdurare della sussistenza dei requisiti normativamente richiesti in capo al lavoratore, tra i quali la cessazione del rapporto di lavoro, e che l’onere effettivo per il singolo lavoratore corrisponda alla stima effettuata in sede di quantificazione. Nel caso l’importo risulti superiore alla stima, l’INPS provvederà a richiedere un’integrazione della garanzia o della provvista al datore di lavoro. 


5. Eventuali modifiche normative sopravvenute

Si evidenzia che la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.


6. Procedure di liquidazione

La prestazione è erogata, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

La sede INPS competente per la liquidazione, accertata la presenza dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvede alla sua erogazione in rate mensili.

In merito alla disponibilità delle procedure informatiche per la liquidazione e la gestione della prestazione, si fa riserva di successive comunicazioni.


7. Modalità di calcolo della prestazione  

Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.

Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).

La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativacorrelataversata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.


8. Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni

L’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che, per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1995 che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012).

Tenuto conto che l’articolo 4, comma 1, della legge n. 92 del 2012, dispone che al soggetto che accede all’esodo, il datore di lavoro corrisponde una prestazione pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti, la prestazione di che trattasi sarà soggetta alla riduzione di cui al comma 10 dell’articolo 24 prendendo a riferimento l’età anagrafica del soggetto al momento di accesso alla prestazione.

Qualora alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il requisito anagrafico di 62 detta riduzione non opererà.

Il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Al riguardo, si fa presente che la contribuzione figurativa correlata accreditata a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per accedere alla prestazione in parola non è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata.

Infatti, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del citato articolo 6.

9. Contributi sindacali

Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le organizzazioni di categoria, i lavoratori che fruiscono della prestazione hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione di appartenenza firmataria dell’accordo aziendale.

Si fa riserva di successive istruzioni in merito.

10. Pagamento della prestazione

Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni.

Il pagamento delle prestazioni è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

11. Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione

A seguito della liquidazione della prestazione, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative alla pagamento ed alla data di scadenza della prestazione medesima.

Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione.

12. Regime tributario

La prestazione è soggetta alla tassazione ordinaria.

Le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa dichiarazione, ai sensi dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall’articolo 1, comma 221, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni.

13. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione

Il finanziamento della prestazione è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione e della contribuzione figurativa correlata.

Per le modalità operative si fa riserva di successive istruzioni.


14. Determinazione della contribuzione figurativa correlata

La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

In analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla  retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi  e  delle  mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (si rammenta che l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%).

Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.

Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione (v. punto 7), l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata.

14.1 Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens

Successivamente all’accettazione della fideiussione, la competente Sede procederà all’apertura di una apposita posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.

A tale posizione la competente sede attribuirà il nuovo codice di autorizzazione “6E ”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”.

Tale posizione dovrà essere utilizzata per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai lavoratori posti in esodo; a tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> valorizzeranno il nuovo valore “T” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012”.

Non dovranno essere valorizzati gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3>.

Nell’elemento <TipoLavoratore> indicheranno, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice di nuova istituzione “M161”.

In merito alla disponibilità delle procedure informatiche per il monitoraggio dei versamenti della contribuzione figurativa correlata, si fa riserva di successive comunicazioni.


15. Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Il comma 7-ter dell’articolo 4 della legge n. 92 del 2012, introdotto dalla legge n. 221 del 2012, prevede che, qualora gli accordi sindacali siano stati sottoscritti nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della richiamata legge n. 223/1991, relativamente ai lavoratori interessati. Secondo le precisazioni ministeriali, la disposizione in esame si riferisce alle somme corrisposte, in apertura di mobilità, a titolo di anticipazione del contributo di ingresso.

Il recupero degli importi corrisposti a titolo di tassa di ingresso della mobilità avviene mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, esposti sulla medesima matricola aziendale con la quale è stato effettuato il pagamento ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 223/1991.

A tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> valorizzeranno il già previsto codice causale “G800” e nell’elemento <SommaACredito> l’importo da conguagliare.

Inoltre, nel caso in cui gli accordi sindacali siano stati sottoscritti nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, non trova applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, per cui il datore di lavoro non è tenuto al versamento di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, prevista dalla predetta norma per tutti casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991, il datore di lavoro che ha sottoscritto accordi di esodo può effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai  licenziamenti.


16. Rioccupazione

La legge in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Ne consegue che l’Istituto non provvederà ad operare alcuna riduzione dell’importo della prestazione in caso di rioccupazione.

17. Istanze di riesame

Nella legge in argomento non si rinviene alcuna attribuzione di competenza decisionale in materia di ricorsi amministrativi eventualmente presentati dai soggetti beneficiari della prestazione. 

Pertanto, in mancanza di una espressa previsione legislativa o regolamentare, la legittimità e la regolarità dei provvedimenti emanati dall’Istituto dovranno essere verificate e valutate nell’esercizio del potere di autotutela.

Diversamente, i ricorsi in materia di contribuzione potranno essere presentati dai soggetti legittimati al comitato amministratore del Fondo previdenziale presso il quale tale contribuzione viene accreditata (Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore).

18. Contenzioso

Il datore di lavoro esodante si impegna a sostenere, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria, tutti gli oneri derivanti all’Istituto dall’eventuale contenzioso giudiziario e/o amministrativo che dovesse instaurarsi con riferimento alla liquidazione e/o alla gestione della prestazione in argomento (sia in costanza di prestazione che dopo la scadenza della stessa), laddove il contenzioso dipenda da fatti non addebitabili all’Istituto.









La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991.



Il datore di lavoro presenta domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.

A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.

In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 24 del 19 giugno 2013, ha fornito indicazioni in merito alle fattispecie previste dalla norma, ai requisiti del datore di lavoro e dei lavoratori, e alle procedure amministrative.

Al riguardo, si fa presente che l’illustrazione che segue riguarda esclusivamente i soggetti i cui trattamenti di pensione debbano essere liquidati a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, confluite recentemente in INPS, per le quali si fa riserva di successive indicazioni.




martedì 4 agosto 2015

Il patto di prova richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341 cc II comma?

Giurisprudenza di legittimità:

“Non costituisce clausola vessatoria, da approvare espressamente per iscritto, quella che, apposta dalle parti al contratto di lavoro, prevede il patto di prova, atteso che questo costituisce una clausola che mira a tutelare un interesse di entrambe le parti, essendo diretta ad attuare un esperimento attraverso il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità e le qualità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, verificando l'entità della prestazione che gli viene richiesta e le condizioni in cui il rapporto si svolge.” Cass. civ., Sez. lavoro, 21/06/1991, n. 6988

“Non costituisce clausola vessatoria da approvare espressamente per iscritto, quella che, apposta dalle parti al contratto di lavoro, prevede il patto di prova, atteso che questo costituisce una clausola che mira a tutelare un interesse di entrambe le parti, essendo diretta ad attuare un esperimento attraverso il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto; accertando il primo le capacità e le qualità del lavoratore e quest'ultimo a sua volta verificando l'entità della prestazione che gli viene richiesta e le condizioni in cui il rapporto si svolge”. Cass. civ., Sez. lavoro, 16/07/1988, n. 4678


“Il patto di prova, inserito nel contratto individuale di lavoro subordinato, non costituisce una clausola onerosa e quindi non richiede, ex art. 1341, 2° comma, c. c., la specifica approvazione per iscritto, giacché esso non contiene una previsione vessatoria per una delle parti del rapporto, essendo invece finalizzato a consentire ad entrambe le parti di valutare la convenienza di pervenire alla costituzione definitiva del rapporto di lavoro; né il carattere oneroso della clausola può derivare dal fatto che durante il periodo di prova il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal rapporto senza le limitazioni poste dalla l. 604 del 1966 sul giustificato motivo di licenziamento”. Cass. civ., Sez. lavoro, 19/05/1987, n. 4593


Giurisprudenza di merito:

“La clausola del patto di prova non deve essere specificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 II comma, essendo stipulata nell'interesse di entrambe le parti”. Trib. Milano, 31/01/1997


“Non è necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola che prevede il patto di prova non potendosi ritenere tale clausola vessatoria”. Trib. Milano, 11/04/1984

“Il patto di prova non costituisce clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c. c. e non deve essere, pertanto, specificatamente approvato per iscritto dal lavoratore (in motivazione il pretore esclude altresì che, nella specie, il patto di prova potesse considerarsi in frode alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, essendo il medesimo previsto nella contrattazione collettiva di settore).” Pret. Pisa, 28/07/1979



lunedì 3 agosto 2015

I giorni festivi o non lavorativi che cadono nel periodo di malattia possono essere conteggiati ai fini del comporto?

Per la giurisprudenza devono essere conteggiati anche i giorni festivi e non lavorativi  che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico. In particolare:



"Ai fini del calcolo del comporto, è necessario tener conto dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso". Cass. civ. Sez. lavoro, 24/11/2016, n. 24027


“In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ove la disciplina contrattuale non contenga esplicite previsioni di diverso tenore, devono essere inclusi nel calcolo anche i giorni festivi che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico, operando, in difetto di prova contraria (che è onere del lavoratore fornire), una presunzione di continuità, in quei giorni, dell'episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell'assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta, e la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, atteso che solo il ritorno in servizio rileva come causa di cessazione della sospensione del rapporto, con la conseguenza che i soli giorni che il lavoratore può legittimamente richiedere che non siano conteggiati nel periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio.” Cass. civ., Sez. lavoro, 15/12/2008, n. 29317

“Ai fini di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ove la: disciplina contrattuale non contenga esplicite previsioni di diverso tenore, devono essere inclusi nel calcolo del periodo di comporto anche i giorni festivi o comunque non lavorativi (compresi quelli di fatto non lavorati, ad esempio per uno sciopero) che cadano durante il periodo di malattia) operando, in difetto di prova contraria (che è onere del lavoratore fornire), una presunzione di continuità, in quei giorni, dell'episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell'assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta, dovendosi tuttavia precisare che la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, atteso che solo il ritorno in servizio rileva come causa di cessazione della sospensione del rapporto, con la conseguenza che i soli giorni che il lavoratore può legittimamente richiedere che non siano conteggiati nel periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio”. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/11/2004, n. 21385

“Ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere computati nel calcolo del periodo di comporto anche i giorni festivi o comunque non lavorativi che cadono durante il periodo di malattie indicato dal certificato medico, operando, in difetto di prova contraria, che è onere del lavoratore fornire, una presunzione di continuità dell'episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa di assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta. Occorre tuttavia precisare che la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, atteso che solo il ritorno in servizio rileva come causa di cessazione della sospensione del rapporto, con la conseguenza che i soli giorni che il lavoratore può legittimamente richiedere che non vengano conteggiati nel periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio. Si deve perciò escludere che il lavoratore che sia stato assente dal lavoro ininterrottamente per tutto il periodo di malattia indicato dal certificato medico possa sottrarre al calcolo del periodo di comporto i giorni festivi o non lavorativi e cadenti in tale periodo, provando la guarigione relativamente ai suddetti giorni e l'immediata ripresa della malattia nei giorni successivi”. Trib. Torino, 24/11/2005



sabato 1 agosto 2015

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl Turismo Confindustria CGIL CISL UIL?

In base all’art. 138:  “tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:

A1 e A2          4 mesi
B1                   2 mesi
B2 e C1          1 mese
C2 e C3          20 giorni
D1 e D2          15 giorni

b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

A1 e A2          5 mesi
B1                   3 mesi
B2 e C1          45 giorni
C2 e C3          30 giorni
D1 e D2          20 giorni

c) oltre i dieci anni di servizio

A1 e A2          6 mesi
B1                   4 mesi
B2 e C1          2 mesi
C2 e C3          45 giorni
D1 e D2          20 giorni

Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.




Articolo 139 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l’intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all’articolo 286. Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso. Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente. Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.