Come sono
disciplinati gli accordi per eccedenza del personale con l’Inps regolati dagli
art. 4 commi da 1 a
7 ter l. 92 del 2012?
In forza dell’articolo 4, commi
da 1 a
7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 i datori di lavoro che impiegano
mediamente più di 15 dipendenti possono
stipulare accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei
lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In particolare possano accedere a tali incentivazioni i
lavoratori che possano raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di
vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Per rendere possibile tali
accordi il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS una provvista
finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di
importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per
l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per
il pensionamento.
In particolare art. 4:
1. Nei casi di eccedenza di
personale, accordi tra datori di lavoro che
impieghino mediamente piu'
di quindici dipendenti
e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello
aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo
dei lavoratori piu' anziani,
il datore di
lavoro si impegni
a corrispondere ai
lavoratori una prestazione
di importo pari
al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il
pensionamento. La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi
sindacali nell'ambito di
procedure ex articoli 4
e 24 della
legge 23 luglio
1991, n. 223,
ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione
sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel
programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi
alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia
all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato
presenta apposita domanda
all'INPS, accompagnata dalla
presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in relazione
agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1
diviene efficace a
seguito della validazione da
parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in
ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed
al datore di
lavoro.
5. A seguito dell'accettazione
dell'accordo di cui al comma 1 il datore
di lavoro e' obbligato a
versare mensilmente all'INPS
la provvista per la prestazione e per la
contribuzione figurativa. In
ogni caso, in assenza del
versamento mensile di
cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non
erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato
versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di
pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento
l'INPS procede alla
escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della
prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalita' previste
per il pagamento
delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente
all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le
disposizioni di cui
ai commi da
1 a 7
trovano applicazione anche nel caso in cui le
prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi
il datore di
lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223
del 1991, relativamente
ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS
e non trova comunque applicazione l'articolo 2,
comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilita'
di effettuare nuove
assunzioni anche presso le unita' produttive interessate dai
licenziamenti in deroga al
diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991”.
L’Inps ha emesso la seguente
circlolare 119 del 1 agosto del 2013
a commento della norma:
1.
Quadro normativo
L’articolo
4, commi da 1 a
7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (allegato 1), rubricata
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di
conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, prevede la
possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i
datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al
trattamento di pensione.
In
particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la
provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una
prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e
per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi
per il pensionamento.
La stessa prestazione può
essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24
della legge n. 223 del 23 luglio 1991.
Sono ammessi alla
prestazione anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo
di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un
accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo
di lavoro della categoria.
I
predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento,
di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro presenta
domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della
solvibilità in relazione agli obblighi.
L’accordo diviene efficace a
seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine
alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione
dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la
provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
In caso di mancato
versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e,
ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.
Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con circolare n. 24 del 19 giugno 2013, ha fornito
indicazioni in merito alle fattispecie previste dalla norma, ai requisiti del
datore di lavoro e dei lavoratori, e alle procedure amministrative.
Al riguardo, si fa presente
che l’illustrazione che segue riguarda esclusivamente i soggetti i cui trattamenti
di pensione debbano essere liquidati a carico delle gestioni pensionistiche
dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, confluite
recentemente in INPS, per le quali si fa riserva di successive indicazioni.
2.
Oggetto dell’intervento
La
disposizione ha lo scopo di attuare, nei casi di eccedenza di personale,
interventi nei confronti dei lavoratori più prossimi alla pensione da parte di
datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, previsti da
accordi stipulati tra i datori di lavoro e organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale, e consistenti nell’erogazione
di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe
in base alle regole vigenti e nel riconoscimento della relativa contribuzione
fino al raggiungimento dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il
pensionamento.
La
prestazione è erogata in forma rateale in favore dei lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti
minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo
di quattro anni (48 mesi).
La
prestazione e la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro.
3.
Requisiti per l’accesso alla prestazione
L’accesso alle prestazioni
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 è subordinato
all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate
all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Nella prima ipotesi, nel
preambolo dell’accordo le parti si daranno atto reciprocamente che l’accordo
viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Entrambe le procedure devono
concludersi con un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali
individuate dalla legge, dal quale risulti una situazione di eccedenza del
personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il
termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.
3.1
Requisiti del datore di lavoro
La norma si applica ai
datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino
mediamente più di quindici dipendenti. La media dei dipendenti verrà calcolata,
in analogia a quanto previsto per altri istituti a sostegno del reddito,
prendendo a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data di
stipula dell’accordo sindacale relativo agli esuberi.
Nella determinazione del
numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di
qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione
degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento
lavorativo.
Il lavoratore assente
ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è
escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia
stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il
sostituto.
Nel determinare la media
occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta
di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione
il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà
in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.
3.2 Requisiti
del lavoratore
La legge non individua
requisiti specifici per l’accesso alla prestazione, ma ne subordina
l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed
anagrafici, a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, previsti
dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita,
utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione
della prestazione in argomento.
Si richiama in proposito la
circolare n. 35 del 2012 nella quale è illustrata la normativa vigente a
decorrere dal 1° gennaio 2012
in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato,
nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto
alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo
24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15 bis, del decreto legge n. 201 del 2011,
convertito dalla legge n. 214 del 2011.
Ai fini del perfezionamento
dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i
periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la
regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE,
Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla
totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle
singole convenzioni bilaterali.
Coloro che vogliono far
valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni,
artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla
prestazione con i contributi versati in dette gestioni.
In tali casi l’accertamento
del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della
gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da
ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto
alla prestazione, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in
più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.
Si precisa che non può
essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata
nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero
di assegno ordinario di invalidità.
La prestazione in esame è
alternativa all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), essendo previsto
l’esonero dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei casi di interruzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni,
di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.
4.
Presentazione dell’accordo aziendale
Preliminarmente, il datore
di lavoro deve presentare alla sede INPS, presso la quale assolve i propri
obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle
previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale
dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento previsto
dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, a cui seguirà rilascio di apposito PIN
per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in
argomento.
A tal fine i datori di
lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno avvalersi della
funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel
campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4,
comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, utilizzando un facsimile appositamente
predisposto.
I datori di lavoro che
operano con più posizioni contributive presso sedi INPS diverse, devono
presentare l’accordo di esodo alla sede che gestisce la matricola aziendale
principale, presso la quale avverrà il versamento della provvista mensile
anticipata relativa a tutte le prestazioni previste dall’accordo di esodo.
La sede presso la quale il
datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi:
- Ø
procede alla fase preliminare verificando la sussistenza dei prescritti
requisiti in capo al datore di lavoro (v. punti 3 e 3.1);
- Ø
trasmette alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale,
comunicando l’esito delle verifiche di competenza effettuate, ai fini
dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda;
- Ø una
volta attribuito il predetto codice di censimento da parte della direzione
centrale pensioni, consegna al datore di lavoro esodante il predetto PIN.
Il datore di lavoro, in
possesso del PIN di accesso alla procedura automatizzata, deve inserire nella
stessa, secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall’Istituto,
l’elenco dei lavoratori interessati, al fine della verifica da parte dell’Istituto
del diritto all’accesso alla prestazione in capo ai lavoratori coinvolti
nell’accordo di esodo.
L’accordo viene
validato dall’Istituto con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato
verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario.
In caso, invece, di esodo
derivante da accordo nell’ambito delle procedure ex articoli 4 e 24 della legge
n. 223/1991, l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad
uno o più lavoratori coinvolti impedisce la validazione dell’accordo, salvo le
parti stipulanti abbiano previsto ex ante che esso resti valido in presenza di
un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei
requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero, oppure che le medesime
parti convalidino ex post l’accordo medesimo.
4.1
Presentazione del programma annuale di esodo
Ai fini della stima, quanto
più accurata possibile, dell’onere relativo e della conseguente determinazione
dell’importo della fideiussione, il datore di lavoro deve confermare nella
procedura automatizzata l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di
esodo c.d. annuale (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre
dello stesso anno).
Nell’ipotesi di accordo
pluriennale, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno.
4.2 Prospetto
di quantificazione
L’Istituto rilascia un
prospetto contenente l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato
del programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene
inviato al datore di lavoro tramite PEC.
Il datore di lavoro deve
consegnare alla sede presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il
documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui
all’articolo 4 della legge n. 92/2012 di cui al programma annuale di esodo. La
predetta sede, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi
indicati nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e
alla banca.
Il datore di lavoro è
liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso decida di
effettuare il versamento della provvista in unica soluzione. Al riguardo, il
datore di lavoro esodante si impegna a sostenere l’eventuale maggiore costo
della prestazione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa.
La quantificazione
dell’onere complessivo, infatti, non vincola l’INPS nella successiva
liquidazione delle singole domande di prestazione.
In seguito all’accettazione
della fideiussione, viene aperta una posizione contributiva dedicata al
versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo
ex art. 4 della legge n. 92/2012, contraddistinta dal nuovo codice di
autorizzazione “6E ”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento
della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art.
4 della legge n. 92/2012”.
4.3
Fideiussione
La fideiussione garantisce
l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti
dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per
la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una
parte variabile pari almeno al 15 % degli stessi, in funzione delle successive
determinazioni adottate dall’Istituto.
Il contratto di fideiussione
bancaria per l’accesso alla prestazione dovrà essere redatto secondo lo schema
allegato (allegato n. 2).
La legge prevede che
l’erogazione della prestazione avvenga in presenza del versamento anticipato
mensile da parte del datore di lavoro, e che in caso di mancato versamento
l'Istituto proceda a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento.
Per garantire la continuità
nella prestazione al lavoratore e nell’accredito contributivo, lo schema di
fideiussione bancaria predisposto dall’Istituto prevede che la banca assuma
l’obbligo di garantire all’INPS la possibilità di procedere all’escussione
parziale della garanzia al verificarsi del mancato versamento delle singole
rate della provvista per la prestazione e/o la contribuzione figurativa
correlata.
Pertanto, contestualmente
all’invio al datore di lavoro dell’avviso di pagamento, l’Istituto inoltrerà
una richiesta, tramite PEC, alla banca – e per conoscenza al datore di lavoro -
di procedere al versamento della singola rata garantita e non versata.
In presenza di doppio
pagamento da parte del datore di lavoro e della banca per una stessa scadenza,
l’Istituto procederà a reintegrare la banca della quota versata in eccedenza.
Lo svincolo parziale della
garanzia per la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa
correlata avverrà solo dietro comunicazione formale dell’Istituto alla banca
degli avvenuti versamenti da parte del datore di lavoro.
Nell’ipotesi di mancato
versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la
contribuzione figurativa correlata da parte del datore di lavoro per un periodo
continuativo di centottanta giorni, l’Istituto escuterà l’intera fideiussione.
Il garante dovrà provvedere a saldare in un’unica soluzione quanto dovuto dal
datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati.
In caso di mancato pagamento
della fideiussione da parte del garante, l’Istituto non erogherà la prestazione
né accrediterà la contribuzione figurativa correlata.
4.4
Presentazione della domanda di prestazione
A seguito della
comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria, e dell’apertura
della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenta all’INPS le
domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.
L’Istituto, ai fini della
liquidazione della prestazione, accerta il perdurare della sussistenza dei
requisiti normativamente richiesti in capo al lavoratore, tra i quali la
cessazione del rapporto di lavoro, e che l’onere effettivo per il singolo
lavoratore corrisponda alla stima effettuata in sede di quantificazione. Nel
caso l’importo risulti superiore alla stima, l’INPS provvederà a richiedere
un’integrazione della garanzia o della provvista al datore di lavoro.
5.
Eventuali modifiche normative sopravvenute
Si evidenzia che la
liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque
effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del
trattamento pensionistico.
Nel caso in cui intervengano
modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento
pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore
a quello - tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento
al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di
prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario
periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro
esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia
fideiussoria.
6.
Procedure di liquidazione
La prestazione è erogata, su
richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La sede INPS competente per
la liquidazione, accertata la presenza dei requisiti di legge previsti per la
concessione della prestazione, provvede alla sua erogazione in rate mensili.
In merito alla disponibilità
delle procedure informatiche per la liquidazione e la gestione della
prestazione, si fa riserva di successive comunicazioni.
7.
Modalità di calcolo della prestazione
Il
valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che
spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in
base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il
datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Eventuali benefici
pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche
disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio
effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%,
benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della
determinazione dell’importo pensionistico.
Sull’importo della
prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i
trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il
pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi
essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione
del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).
La prestazione non è
reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata
la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della
contribuzione figurativacorrelataversata in favore del lavoratore durante il
periodo di erogazione della prestazione.
8. Accesso
alla prestazione con età inferiore a 62 anni
L’articolo 24, comma 10, del
decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che,
per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1995 che accedono alla
pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di
trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una
riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti
percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. punto
2.1 della circolare n. 35 del 2012).
Tenuto conto che l’articolo
4, comma 1, della legge n. 92 del 2012, dispone che al soggetto che accede
all’esodo, il datore di lavoro corrisponde una prestazione pari all’importo del
trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme
vigenti, la prestazione di che trattasi sarà soggetta alla riduzione di cui al
comma 10 dell’articolo 24 prendendo a riferimento l’età anagrafica del soggetto
al momento di accesso alla prestazione.
Qualora alla data di
decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il
requisito anagrafico di 62 detta riduzione non opererà.
Il comma 2-quater
dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14
del 2012, ha
stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto
periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di
riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione,
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità
contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di
lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa
integrazione guadagni ordinaria.
Al riguardo, si fa presente
che la contribuzione figurativa correlata accreditata a seguito della
cessazione dell’attività lavorativa per accedere alla prestazione in parola non
è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata.
Infatti, ai fini della
determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei
soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione, deve
essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del
citato articolo 6.
9.
Contributi sindacali
Previa stipula di apposita
convenzione tra l’INPS e le organizzazioni di categoria, i lavoratori che
fruiscono della prestazione hanno la possibilità di proseguire il versamento
dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione di appartenenza
firmataria dell’accordo aziendale.
Si fa riserva di successive
istruzioni in merito.
10.
Pagamento della prestazione
Il pagamento della
prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni.
Il pagamento delle
prestazioni è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la
generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui
esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
11.
Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione
A seguito della liquidazione
della prestazione, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato
necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni
relative alla pagamento ed alla data di scadenza della prestazione medesima.
Entro il mese di scadenza
della prestazione, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione
alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica di
questa prestazione in pensione.
12.
Regime tributario
La prestazione è soggetta
alla tassazione ordinaria.
Le detrazioni spettanti per
lavoro dipendente e per familiari a carico vengono attribuite a seguito della
presentazione della relativa dichiarazione, ai sensi dall’articolo 23 del DPR
n. 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall’articolo 1, comma 221, della
legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni.
13.
Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione
Il finanziamento della
prestazione è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore
di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura
della prestazione e della contribuzione figurativa correlata.
Per le modalità operative si
fa riserva di successive istruzioni.
14.
Determinazione della contribuzione figurativa correlata
La norma prevede che, per i
periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è
versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa
correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la
determinazione della sua misura.
In analogia con quanto
previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro
dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la
retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi
correlati, è determinata dalla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli
elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità
aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero
di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Le somme occorrenti alla
copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del
lavoratore, tempo per tempo vigente (si rammenta che l’aliquota di
finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è
pari al 33%).
Il versamento della
contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la
cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi
richiesti per il diritto a pensione.
Nell’ipotesi di morte del
lavoratore, non essendo reversibile la prestazione (v. punto 7), l’obbligo
contributivo si estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di
lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata.
14.1
Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens
Successivamente all’accettazione
della fideiussione, la competente Sede procederà all’apertura di una apposita
posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per
i lavoratori in esodo.
A tale posizione la
competente sede attribuirà il nuovo codice di autorizzazione “6E ”, avente il
significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa
correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”.
Tale posizione dovrà essere
utilizzata per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai
lavoratori posti in esodo; a tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens
all’interno dell’elemento <Qualifica1> valorizzeranno il nuovo valore “T”
avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012”.
Non dovranno essere
valorizzati gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3>.
Nell’elemento
<TipoLavoratore> indicheranno, in relazione al Fondo di previdenza cui
risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti.
Per ciascuno dei suddetti
lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere
valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è
calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in
corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa
correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo
previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).
I dati sopra esposti nell’Uniemens
saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a
debito” con il codice di nuova istituzione “M161”.
In merito alla disponibilità
delle procedure informatiche per il monitoraggio dei versamenti della
contribuzione figurativa correlata, si fa riserva di successive comunicazioni.
15.
Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Il comma 7-ter dell’articolo
4 della legge n. 92 del 2012, introdotto dalla legge n. 221 del 2012, prevede
che, qualora gli accordi sindacali siano stati sottoscritti nell’ambito di
procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, il datore
di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, della richiamata legge n. 223/1991, relativamente ai lavoratori
interessati. Secondo le precisazioni ministeriali, la disposizione in esame si
riferisce alle somme corrisposte, in apertura di mobilità, a titolo di
anticipazione del contributo di ingresso.
Il recupero degli importi
corrisposti a titolo di tassa di ingresso della mobilità avviene mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, esposti sulla medesima matricola
aziendale con la quale è stato effettuato il pagamento ai sensi dell’articolo
4, comma 3, della legge 223/1991.
A tal fine i datori di
lavoro nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di
<AltrePartiteACredito> valorizzeranno il già previsto codice causale “G800”
e nell’elemento <SommaACredito> l’importo da conguagliare.
Inoltre, nel caso in cui gli
accordi sindacali siano stati sottoscritti nell’ambito di procedure ex articoli
4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, non trova applicazione l'articolo
2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, per cui il datore di lavoro non è
tenuto al versamento di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile
ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni,
prevista dalla predetta norma per tutti casi di interruzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013.
In deroga al diritto di
precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991, il
datore di lavoro che ha sottoscritto accordi di esodo può effettuare nuove
assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai
licenziamenti.
16.
Rioccupazione
La legge in esame non
prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione
in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Ne consegue
che l’Istituto non provvederà ad operare alcuna riduzione dell’importo della
prestazione in caso di rioccupazione.
17.
Istanze di riesame
Nella legge in argomento non
si rinviene alcuna attribuzione di competenza decisionale in materia di ricorsi
amministrativi eventualmente presentati dai soggetti beneficiari della prestazione.
Pertanto, in mancanza di una
espressa previsione legislativa o regolamentare, la legittimità e la regolarità
dei provvedimenti emanati dall’Istituto dovranno essere verificate e valutate
nell’esercizio del potere di autotutela.
Diversamente, i ricorsi in
materia di contribuzione potranno essere presentati dai soggetti legittimati al
comitato amministratore del Fondo previdenziale presso il quale tale
contribuzione viene accreditata (Fondo previdenziale di appartenenza del
lavoratore).
18.
Contenzioso
Il datore di lavoro esodante
si impegna a sostenere, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della
garanzia fideiussoria, tutti gli oneri derivanti all’Istituto dall’eventuale
contenzioso giudiziario e/o amministrativo che dovesse instaurarsi con
riferimento alla liquidazione e/o alla gestione della prestazione in argomento
(sia in costanza di prestazione che dopo la scadenza della stessa), laddove il
contenzioso dipenda da fatti non addebitabili all’Istituto.
La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali
nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio
1991.
Il datore di lavoro presenta domanda all’INPS accompagnata da una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS,
che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al
datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è
obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa correlata.
In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica
un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della
fideiussione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 24
del 19 giugno 2013, ha
fornito indicazioni in merito alle fattispecie previste dalla norma, ai
requisiti del datore di lavoro e dei lavoratori, e alle procedure
amministrative.
Al riguardo, si fa presente che l’illustrazione che segue riguarda
esclusivamente i soggetti i cui trattamenti di pensione debbano essere
liquidati a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPS, con esclusione
delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, confluite recentemente in INPS, per le
quali si fa riserva di successive indicazioni.