venerdì 7 agosto 2015

Come è regolamentata la contrattazione di prossimità dall’art. 8 del DL 138 del 2011 convertito dalla legge 148 del 2011?


In forza dell’art. 8 del DL 138 del 2011 comma 1. “ I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative:
-  sul  piano   nazionale 
- o territoriale
- ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28 giugno 2011,
possono realizzare specifiche intese  con  efficacia nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate:
-          alla   maggiore occupazione,
-          alla qualità dei contratti di lavoro,
-          all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,
-          alla emersione  del  lavoro irregolare,
-          agli incrementi di  competitività  e  di  salario,
-          alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e all'avvio di nuove attività”.
Tali intese in base al comma 2 “possono  riguardare  la regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e della produzione con riferimento:
a)      agli impianti audiovisivi  e alla  introduzione  di  nuove  tecnologie;
b)      alle   mansioni   del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c)      ai contratti a termine,  ai  contratti  a  orario  ridotto,  modulato  o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai  casi  di ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro;
d)      alla   disciplina dell'orario di lavoro;
e)      alle modalità di assunzione  e  disciplina del rapporto di  lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e continuative a progetto e  le  partite  IVA,  alla  trasformazione  e conversione dei contratti di lavoro e alle  conseguenze  del  recesso dal  rapporto  di  lavoro,  fatta  eccezione  per  il   licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza del matrimonio.”

In base al comma 2bis “Fermo restando il rispetto della Costituzione,  nonchè  i vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.”

NB in base al comma 3 “Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a maggioranza dei lavoratori.
  (

Nessun commento:

Posta un commento