Come è regolamentata
la contrattazione di prossimità dall’art. 8 del DL 138 del 2011 convertito
dalla legge 148 del 2011?
In forza dell’art. 8 del DL 138
del 2011 comma 1. “ I contratti
collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o
territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente
piu' rappresentative:
- sul piano
nazionale
- o territoriale
- ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti
in azienda ai sensi
della normativa di
legge e degli
accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011,
possono realizzare specifiche intese con
efficacia nei confronti di tutti
i lavoratori interessati
a condizione di essere sottoscritte sulla base di un
criterio maggioritario relativo alle
predette rappresentanze sindacali, finalizzate:
-
alla maggiore occupazione,
-
alla qualità dei
contratti di lavoro,
-
all'adozione di forme
di partecipazione dei lavoratori,
-
alla
emersione del lavoro irregolare,
-
agli incrementi
di competitività e
di salario,
-
alla gestione
delle crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e all'avvio di nuove
attività”.
Tali intese in base al comma 2 “possono
riguardare la regolazione delle
materie inerenti l'organizzazione del
lavoro e della produzione con
riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla
introduzione di nuove
tecnologie;
b) alle
mansioni del lavoratore, alla
classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai
contratti a orario
ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà
negli appalti e ai casi di ricorso
alla somministrazione di
lavoro;
d) alla
disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e
disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le
partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei
contratti di lavoro e alle
conseguenze del recesso dal
rapporto di lavoro,
fatta eccezione per
il licenziamento discriminatorio
e il licenziamento della lavoratrice in
concomitanza del matrimonio.”
In base al comma 2bis “Fermo
restando il rispetto della Costituzione,
nonchè i vincoli derivanti dalle
normative comunitarie e
dalle convenzioni internazionali
sul lavoro, le specifiche intese di
cui al comma
1 operano anche in deroga alle
disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma
2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro.”
NB in base al comma 3 “Le disposizioni contenute
in contratti collettivi
aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci
nei confronti di tutto il personale
delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che
sia stato approvato con
votazione a maggioranza dei
lavoratori.
(
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