martedì 4 agosto 2015

Il patto di prova richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341 cc II comma?

Giurisprudenza di legittimità:

“Non costituisce clausola vessatoria, da approvare espressamente per iscritto, quella che, apposta dalle parti al contratto di lavoro, prevede il patto di prova, atteso che questo costituisce una clausola che mira a tutelare un interesse di entrambe le parti, essendo diretta ad attuare un esperimento attraverso il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità e le qualità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, verificando l'entità della prestazione che gli viene richiesta e le condizioni in cui il rapporto si svolge.” Cass. civ., Sez. lavoro, 21/06/1991, n. 6988

“Non costituisce clausola vessatoria da approvare espressamente per iscritto, quella che, apposta dalle parti al contratto di lavoro, prevede il patto di prova, atteso che questo costituisce una clausola che mira a tutelare un interesse di entrambe le parti, essendo diretta ad attuare un esperimento attraverso il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto; accertando il primo le capacità e le qualità del lavoratore e quest'ultimo a sua volta verificando l'entità della prestazione che gli viene richiesta e le condizioni in cui il rapporto si svolge”. Cass. civ., Sez. lavoro, 16/07/1988, n. 4678


“Il patto di prova, inserito nel contratto individuale di lavoro subordinato, non costituisce una clausola onerosa e quindi non richiede, ex art. 1341, 2° comma, c. c., la specifica approvazione per iscritto, giacché esso non contiene una previsione vessatoria per una delle parti del rapporto, essendo invece finalizzato a consentire ad entrambe le parti di valutare la convenienza di pervenire alla costituzione definitiva del rapporto di lavoro; né il carattere oneroso della clausola può derivare dal fatto che durante il periodo di prova il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal rapporto senza le limitazioni poste dalla l. 604 del 1966 sul giustificato motivo di licenziamento”. Cass. civ., Sez. lavoro, 19/05/1987, n. 4593


Giurisprudenza di merito:

“La clausola del patto di prova non deve essere specificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 II comma, essendo stipulata nell'interesse di entrambe le parti”. Trib. Milano, 31/01/1997


“Non è necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola che prevede il patto di prova non potendosi ritenere tale clausola vessatoria”. Trib. Milano, 11/04/1984

“Il patto di prova non costituisce clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c. c. e non deve essere, pertanto, specificatamente approvato per iscritto dal lavoratore (in motivazione il pretore esclude altresì che, nella specie, il patto di prova potesse considerarsi in frode alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, essendo il medesimo previsto nella contrattazione collettiva di settore).” Pret. Pisa, 28/07/1979



Nessun commento:

Posta un commento