Il patto di prova richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341 cc II
comma?
Giurisprudenza di legittimità:
“Non costituisce clausola vessatoria, da approvare espressamente per
iscritto, quella che, apposta dalle parti al contratto di lavoro, prevede il
patto di prova, atteso che questo costituisce una clausola che mira a tutelare
un interesse di entrambe le parti, essendo diretta ad attuare un esperimento
attraverso il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono saggiare
la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità e le
qualità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, verificando l'entità della
prestazione che gli viene richiesta e le condizioni in cui il rapporto si
svolge.” Cass. civ., Sez. lavoro, 21/06/1991, n. 6988
“Non costituisce clausola vessatoria da approvare espressamente per
iscritto, quella che, apposta dalle parti al contratto di lavoro, prevede il
patto di prova, atteso che questo costituisce una clausola che mira a tutelare
un interesse di entrambe le parti, essendo diretta ad attuare un esperimento
attraverso il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono saggiare
la reciproca convenienza del contratto; accertando il primo le capacità e le
qualità del lavoratore e quest'ultimo a sua volta verificando l'entità della
prestazione che gli viene richiesta e le condizioni in cui il rapporto si
svolge”. Cass. civ., Sez. lavoro, 16/07/1988, n. 4678
“Il patto di prova, inserito nel contratto individuale di lavoro
subordinato, non costituisce una clausola onerosa e quindi non richiede, ex
art. 1341, 2° comma, c. c., la specifica approvazione per iscritto, giacché
esso non contiene una previsione vessatoria per una delle parti del rapporto,
essendo invece finalizzato a consentire ad entrambe le parti di valutare la
convenienza di pervenire alla costituzione definitiva del rapporto di lavoro;
né il carattere oneroso della clausola può derivare dal fatto che durante il
periodo di prova il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal rapporto
senza le limitazioni poste dalla l. 604 del 1966 sul giustificato motivo di
licenziamento”. Cass. civ., Sez. lavoro, 19/05/1987, n. 4593
Giurisprudenza di merito:
“La clausola del patto di prova non deve essere specificamente
sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 II comma, essendo stipulata nell'interesse
di entrambe le parti”. Trib. Milano, 31/01/1997
“Non è necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola
che prevede il patto di prova non potendosi ritenere tale clausola vessatoria”.
Trib. Milano, 11/04/1984
“Il patto di prova non costituisce clausola vessatoria ai sensi
dell'art. 1341, 2° comma, c. c. e non deve essere, pertanto, specificatamente
approvato per iscritto dal lavoratore (in motivazione il pretore esclude
altresì che, nella specie, il patto di prova potesse considerarsi in frode alla
disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, essendo il medesimo
previsto nella contrattazione collettiva di settore).” Pret. Pisa,
28/07/1979
Nessun commento:
Posta un commento