I giorni festivi o non lavorativi che
cadono nel periodo di malattia possono essere conteggiati ai fini del comporto?
Per la
giurisprudenza devono essere conteggiati anche i giorni festivi e non
lavorativi che cadano durante il periodo
di malattia indicato dal certificato medico. In particolare:
"Ai fini del calcolo del comporto, è necessario tener conto dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso". Cass. civ. Sez. lavoro, 24/11/2016, n. 24027
“In tema di licenziamento per superamento
del periodo di comporto, ove la disciplina contrattuale non contenga esplicite
previsioni di diverso tenore, devono essere inclusi nel calcolo anche i
giorni festivi che cadano durante il periodo di malattia indicato dal
certificato medico, operando, in difetto di prova contraria (che è onere del
lavoratore fornire), una presunzione di continuità, in quei giorni,
dell'episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell'assenza dal
lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta, e la prova idonea a
smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto
dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, atteso che
solo il ritorno in servizio rileva come causa di cessazione della sospensione
del rapporto, con la conseguenza che i soli giorni che il lavoratore può
legittimamente richiedere che non siano conteggiati nel periodo di comporto
sono quelli successivi al suo rientro in servizio.” Cass. civ., Sez.
lavoro, 15/12/2008, n. 29317
“Ai fini di licenziamento per superamento
del periodo di comporto, ove la: disciplina contrattuale non contenga esplicite
previsioni di diverso tenore, devono
essere inclusi nel calcolo del periodo di comporto anche i giorni festivi o comunque
non lavorativi (compresi quelli di fatto non lavorati, ad esempio per uno
sciopero) che cadano durante il periodo di malattia) operando, in difetto di
prova contraria (che è onere del lavoratore fornire), una presunzione di
continuità, in quei giorni, dell'episodio morboso addotto dal
lavoratore quale causa dell'assenza dal lavoro e del mancato adempimento della
prestazione dovuta, dovendosi tuttavia precisare che la prova idonea a smentire
la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla
dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, atteso che solo
il ritorno in servizio rileva come causa di cessazione della sospensione del
rapporto, con la conseguenza che i soli giorni che il lavoratore può
legittimamente richiedere che non siano conteggiati nel periodo di comporto
sono quelli successivi al suo rientro in servizio”. Cass. civ., Sez.
lavoro, 10/11/2004, n. 21385
“Ai fini del licenziamento per superamento
del periodo di comporto, devono essere computati nel calcolo del periodo di
comporto anche i giorni festivi o comunque non lavorativi che cadono durante il
periodo di malattie indicato dal certificato medico, operando, in difetto di
prova contraria, che è onere del lavoratore fornire, una presunzione di continuità
dell'episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa di assenza dal lavoro
e del mancato adempimento della prestazione dovuta. Occorre tuttavia precisare
che la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere
costituita soltanto dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività
lavorativa, atteso che solo il ritorno in servizio rileva come causa di
cessazione della sospensione del rapporto, con la conseguenza che i soli giorni
che il lavoratore può legittimamente richiedere che non vengano conteggiati nel
periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio. Si deve
perciò escludere che il lavoratore che sia stato assente dal lavoro
ininterrottamente per tutto il periodo di malattia indicato dal certificato
medico possa sottrarre al calcolo del periodo di comporto i giorni festivi o
non lavorativi e cadenti in tale periodo, provando la guarigione relativamente
ai suddetti giorni e l'immediata ripresa della malattia nei giorni successivi”.
Trib. Torino, 24/11/2005
Nessun commento:
Posta un commento