Come sono
disciplinati malattia ed infortunio in ccnl metalmeccanici industria CISL UIL e
UGL?
Titolo VI – Assenze, permessi e
tutele
Art. 1. – Infortuni sul lavoro e
malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di
legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso
e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se
consente la continuazione dell’attivita` lavorativa, deve essere denunciato
immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche´ possano
essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di
legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore
avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze
adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovra` immediatamente avvertire
il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i
provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in
lavori fuori stabilimento, la denuncia verra` fatta al piu` vicino posto di
soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia
professionale il lavoratore dovra` attenersi alle disposizioni previste dal
successivo articolo 2.
Al lavoratore sara` conservato il
posto:
a) in caso di malattia
professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca
l’indennita` per inabilita` temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino
alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico
definitivo da parte dell’Istituto assicuratore. In tali casi, ove per postumi
invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro,
sara` possibilmente adibito a mansioni piu` adatte alla propria capacita`
lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha
diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il
lavoro.
Inoltre le aziende
corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale
una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni
legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento
economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse
lavorato secondo quanto previsto dal solo 3º comma del paragrafo «Trattamento
economico» di cui al successivo articolo 2 fermo restando i limiti di durata di
cui al 1º comma del paragrafo «Conservazione del posto di lavoro» del medesimo
articolo, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di
trattamento contrattuale. Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale
eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepira` il normale
trattamento assicurativo. Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni
aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Per gli infortuni sul lavoro
verificatisi in azienda successivamente al 1º ottobre 1999, fatto salvo quanto
previsto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall’Ente
assicurativo competente, sara` garantita al lavoratore assente l’erogazione
delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia.
A compensazione delle anticipazioni cosı`
effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell’Ente assicurativo
vengono liquidate direttamente all’azienda.
Per le imprese con meno di 100
dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dal 1º gennaio 2000.
Al termine del periodo
dell’invalidita` temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per
malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di
guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve
presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione
dell’infermita` oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e
b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi puo` risolvere il
rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove cio` non avvenga e l’azienda
non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza
dell’anzianita` agli effetti del preavviso.
L’infortunio sul lavoro sospende
il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti
della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di
cui al presente articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale
orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di
infortunio di altri lavora- tori, devono essere retribuiti per il tempo
trascorso a tale scopo nello stabilimento.
L’assenza per malattia
professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente
articolo per la conservazione del posto, e` utile ai fini del trattamento di
fine rapporto e non interrompe la maturazione dell’anzianita` di servizio a
tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Nota a verbale.
In caso di infortunio e di malattia
professionale non si fara` luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal
presente Contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore
il trattamento globale piu` favorevole.
Art. 2. – Trattamento in caso di
malattia ed infortunio non sul lavoro.
Comunicazione e certificazione
dell’assenza
In caso di malattia il lavoratore
deve avvertire l’azienda entro il primo giorno d’assenza (fine turno)
comunicando il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto
all’azienda e inviare entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il
protocollo del certificato medico.
L’eventuale prosecuzione dello
stato di incapacita` al lavoro deve essere comunicata all’azienda con le stesse
modalita` di cui al comma precedente.
In mancanza di ciascuna delle
comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza
verra` considerata ingiustificata.
L’azienda ha facolta` di far
controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto
dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia e` tenuto,
fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della
malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di
lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero
nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative
locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per
consentire l’accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessita` di
assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi,
eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza
maggiore, all’azienda e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza
per malattia il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda
contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di
cui al comma 5 comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei
provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con
proporzionalita` relativa all’infrazione riscontrata e alla sua gravita`.
Conservazione del posto di lavoro
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul
lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo, definito comporto breve, di:
a) 183 giorni di calendario per
anzianita` di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 274 giorni di calendario per
anzianita` di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 365 giorni di calendario per
anzianita` di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha diritto ad un
periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti
casi: – evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da
un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di
calendario; – quando si siano verificate almeno due malattie comportanti,
ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
– quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia
con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.
Il comporto prolungato e` pari a:
a) per anzianita` di servizio
fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
b) per anzianita` di servizio
oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
c) per anzianita` di servizio
oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.
I suddetti periodi di conservazione del posto
e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze
complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo
episodio morboso. Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la
conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.
Superato il periodo di
conservazione del posto, fermo restando quanto previsto nel paragrafo
Aspettativa, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera` al
lavoratore il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso
di licenziamento ivi compresa l’indennita` sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della
malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere
servizio, questi puo` risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
trattamento di fine rapporto.
Ove cio` non avvenga e l’azienda
non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza
dell’anzianita` agli effetti del preavviso.
Aspettativa
Al superamento dei limiti di
conservazione del posto di cui al paragrafo precedente il lavoratore potra`
usufruire, se previamente richiesto in forma scritta, dell’aspettativa per
malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad
un massimo di 24 mesi per una sola volta nel triennio di riferimento,
periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente
comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni.
Durante il periodo di aspettativa
non decorrera` retribuzione, ne´ si avra` decorrenza di anzianita` per tutti
gli istituti.
Il lavoratore in aspettativa con
anzianita` di servizio superiore ad 8 anni potra` chiedere l’anticipazione del
trattamento di fine rapporto.
Le assenze determinate da
patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una
discontinuita` nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno
la capacita` di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo,
consentiranno al lavoratore all’atto del superamento del periodo di
conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa , anche in
maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.
A tali fini il lavoratore
fornira` all’azienda le dovute informazioni che l’azienda medesima trattera`
nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di
aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l’azienda potra`
procedere alla risoluzione del rapporto.
Trattamento economico
Per quanto concerne l’assistenza
e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge
regolanti la materia. Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore
assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della
conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce,
in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento
del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se
avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del
periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore non in prova avra`
diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo
quanto disposto al successivo 6º comma del presente paragrafo, al seguente
trattamento economico:
– alla intera retribuzione
globale per i primi 122 giorni di calendario e all’80% della retribuzione
globale per i giorni residui, per anzianita` di servizio fino a tre anni
compiuti;
- alla intera retribuzione
globale per i primi 153 giorni di calendario e all’80% della retribuzione
globale per i giorni residui, per anzianita` di servizio da tre a sei anni
compiuti;
– alla intera retribuzione globale
per i primi 214 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per i
giorni residui, per anzianita` di servizio oltre i sei anni.
Il suddetto trattamento economico
ricomincia ex novo in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto
dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
I periodi di ricovero ospedaliero
di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l’intera
retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad
un massimo di 61 giorni di calendario.
Indipendentemente da quanto
previsto al quarto comma del presente paragrafo, nel caso in cui durante ogni
anno (1º gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata
non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi tre
giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5
giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
–
quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
–
quinta e successive: 50% della intera retribuzione
globale.
Sono escluse
dall’applicazione del comma precedente le assenze dovute a ricovero ospedaliero
compreso il day hospital nonche´ le assenze per malattia insorte durante la
gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.
Sono altresı`
escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano
dato luogo al riconoscimento di invalidita` pari almeno al 46%, al morbo di
Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a
sclerosi multipla nonche´ all’emodialisi ed a trattamenti terapeutici
ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o
strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.
Ai fini di cui
al comma precedente il lavoratore fornira` all’azienda apposita certificazione
rilasciata dal medico specialista che dovra` essere trattata nel rispetto delle
norme in materia sulla tutela della privacy.
Le eventuali
integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale
trattamento non e` cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti
aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future,
con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Effetti
dell’assenza per malattia sugli altri istituti
Salvo quanto
previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l’assenza per malattia,
nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, e` utile ai fini
del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione
dell’anzianita` di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima, ecc.).
La malattia
insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al settimo comma
dell’art. 10, Sezione quarta, Titolo III, ne sospende la fruizione nelle seguenti
ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero
per la durata dello stesso;
b) malattia la
cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L’effetto
sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per
l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infermita` previsti
dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Norme finali
Su richiesta
del lavoratore, l’azienda, per un massimo di due volte nell’anno solare,
fornisce entro venti giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla
esatta conoscenza della situazione riguardante la conservazione del posto di
lavoro.
La situazione
dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di
Cooley nonche´ dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da
gravi malattie cardiocircolatorie, nonche´ casi particolari di analoga gravita`
sara` considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento
alle disposizioni assistenziali vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto
che i lavoratori soggetti all’assicurazione obbligatoria di malattia sono
quelli individuati dal terzo comma, lettere a) e b), dell’Allegato n. 1.
Norma Transitoria
Le aziende
forniranno ai lavoratori tempestiva comunicazione della nuova disciplina del
trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro mediante affissione
in luogo accessibile del nuovo testo contrattuale.
Ai fini della
conservazione del posto di lavoro, il calcolo in mesi delle assenze effettuate
antecedentemente al 1º gennaio 2013 deve essere adeguato in giorni di
calendario di cui ai corrispondenti periodi di conservazione del posto di
lavoro previsti dalla presente normativa. Il trattamento economico previsto
dalla presente normativa si applica agli eventi morbosi che intervengono a
partire dal 1º gennaio 2013.
Per i soli
eventi in corso al 31 dicembre 2012 che proseguono successivamente al 1º
gennaio 2013 continuano ad applicarsi i trattamenti economici precedentemente
previsti.
Dichiarazione
comune
Avendo con
l’Accordo di rinnovo ampiamente riformulato il presente articolo, le parti
concordano di attivare un monitoraggio congiunto della sua concreta
applicazione.