Come è organizzato il
codice disciplinare nel ccnl metalmeccanici industria Federmeccanica - CISL UIL UGL?
Titolo VII – Rapporti in azienda
Art. 1. – Rapporti in azienda.
Nell’ambito del rapporto di
lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto
dall’organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a
tutti i livelli di responsabilita` nell’organizzazione aziendale, saranno
improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignita` del
lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di
collaborazione ed urbanita`.
Verranno evitati comportamenti
importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione
sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante
disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare
all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue
condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti
comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione
nazionale per le pari opportunita` ai sensi della lett. e), punto 5.1.
dell’art. 5, Sezione prima.
L’azienda avra` cura di mettere
il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle
quali, oltre che al superiore diretto, egli e` tenuto a rivolgersi in caso di
necessita` e delle quali e` tenuto ad osservare le disposizioni.
L’azienda deve inoltre comunicare
ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale
addetto alla vigilanza dell’attivita` lavorativa.
Il lavoratore deve osservare
l’orario di lavoro e adempiere alle formalita` prescritte dall’azienda per il
controllo delle presenze, con espresso divieto di fare variazioni o
cancellature sulla scheda, di ritirare quella di un altro lavoratore o di
tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell’orologio controllo,
nonche´ di compiere volontariamente movimenti irregolari delle medaglie. Il
lavoratore che non avra` fatto il regolare movimento della scheda o della
medaglia sara` considerato ritardatario e quando non possa far constatare in
modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro sara` considerato assente.
Egli inoltre deve svolgere le
mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del
presente Contratto, nonche´ quelle impartite dai superiori, avere cura dei
locali e di tutto quanto e` a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari,
utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni
che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonche´ delle arbitrarie
modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
La valutazione dell’eventuale
danno deve essere fatta obiettivamente e l’ammontare del danno deve essere
preventivamente contestato al lavoratore.
L’ammontare delle perdite e dei
danni di cui al comma precedente potra` essere trattenuto ratealmente sulla
retribuzione con quote non superiori al 10 per cento della retribuzione stessa.
In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, la trattenuta verra` effettuata sull’ammontare di quanto
spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti di legge.
Egli deve conservare assoluta
segretezza sugli interessi dell’azienda; inoltre non dovra` trarre profitto,
con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue mansioni
nell’azienda, ne´ svolgere attivita` contraria agli interessi della produzione
aziendale, ne´ abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro ed in forma di
concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. Eventuali patti
di limitazione dell’attivita` professionale del lavoratore per il tempo
successivo alla risoluzione del rapporto sono regolati a norma dell’art. 2125
del Codice civile.
Le infrazioni a tali disposizioni
come previsto nei successivi artt. 8, 9, 10 daranno luogo a provvedimenti
disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi
dell’art. 10.
Art. 2. – Commissione paritetica
nazionale di studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela
della privacy.
Le parti stipulanti convengono di
costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di studiare le
problematiche sollevate dall’introduzione e dall’uso di tecnologie informatiche
con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, legge n. 300 del 1970 e piu` in
generale al rispetto della privacy dei lavoratori.
Art. 3. – Divieti.
Il lavoratore non potra` prestare
la propria opera presso aziende diverse da quella in cui e` regolarmente
assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
Non sono consentite in azienda le
collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di oggetti, oltre i
limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dal successivo articolo
4.
Art. 4. – Vendita di libri e
riviste.
Negli stabilimenti con oltre 100
dipendenti la
Rappresentanza sindacale unitaria potra` effettuare la
diffusione anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti, di
libri e riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle forme
di legge.
Le operazioni relative saranno
svolte direttamente dai componenti della Rappresentanza sindacale unitaria
sotto la propria esclusiva responsabilita` anche in ordine al contenuto delle
pubblicazioni e si effettueranno, fuori dell’orario di lavoro, nel locale della
Rappresentanza sindacale unitaria e/o, nei giorni preventivamente concordati
con la Direzione ,
in altro locale di ritrovo o di riunione messo a disposizione dall’azienda.
Dalle forme di pagamento dei
libri e riviste e` esclusa ogni trattenuta anche rateale sulla retribuzione.
Art. 5. – Visite di inventario e
di controllo.
Il lavoratore non puo` rifiutare
la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli. Le
visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai
sensi dell’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 6. – Norme speciali.
Oltre che al presente Contratto
di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro,
a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purche´
tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al
lavoratore dal presente Contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno
essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 7. – Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilita` di accordo
diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del
presente Contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e
lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza
sindacale unitaria e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti
Organizzazioni sindacali. Le controversie collettive sull’applicazione del
presente Contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali
territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente
stipulanti ed alla Federmeccanica o all’Assistal – per i suoi associati – e, in
caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali
congiuntamente stipulanti e dalla Federmeccanica o – per i suoi associati –
dall’Assistal.
Art. 8. – Provvedimenti
disciplinari.
L’inosservanza, da parte del
lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto puo` dar luogo,
secondo la gravita` della infrazione, all’applicazione dei seguenti
provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di
retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai
sensi dell’art. 10.
Il datore di lavoro non potra`
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua
difesa.
Salvo che per il richiamo
verbale, la contestazione dovra` essere effettuata per iscritto ed i
provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano
trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potra` presentare le sue
giustificazioni.
Se il provvedimento non verra`
comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si
riterranno accolte.
Il lavoratore potra` presentare
le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un
rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un
componente la
Rappresentanza sindacale unitaria.
La comminazione del provvedimento
dovra` essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari
di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore
in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze di
cui ai punti A) e B) dell’art. 10 potra` essere impugnato secondo le procedure
previste dall’art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall’art.
18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Non si terra` conto a nessun
effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro
comminazione.
Dichiarazione comune
Le parti convengono di istituire
una Commissione paritetica con il compito di verificare la normativa
contrattuale in materia anche alla luce delle novita` introdotte dalla legge 28
giugno 2012, n. 92 al fine di proporre eventuali modifiche alla Parti
stipulanti.
Art. 9. – Ammonizioni scritte,
multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di
ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il
proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi
l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa
salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi
l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione
nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con
voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza
guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione; f) venga
trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
g) fuori dell’azienda compia, per
conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di
fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l’officina
dell’azienda lavori di lieve entita` per conto proprio o di terzi, fuori
dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di
attrezzature dell’azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca
l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti
pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello
stabilimento. L’ammonizione verra` applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L’importo delle multe che non
costituiscono risarcimento di danni e` devoluto alle esistenti istituzioni
assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste,
alla Cassa mutua malattia.
Art. 10. – Licenziamenti per
mancanze.
A)
Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il
lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro
che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 9, non
siano cosı` gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A
titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento
colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di
lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entita` senza
impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori
dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro
da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di
sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della
seguente lettera B);
f) assenze ingiustificate
prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un
anno nel giorno seguente alle festivita` o alle ferie;
g) condanna ad una pena detentiva
comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa
non in con-nessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la
figura morale del lavoratore;
h) recidiva in qualunque delle
mancanze contemplate nell’art. 9, quando siano stati comminati due
provvedimenti di sospensione di cui all’art. 9, salvo quanto disposto
dall’ultimo comma dell’art. 8.
B)
Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il
lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che
compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che
costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano
nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai
superiori;
b) furto nell’azienda;
c) trafugamento di schizzi o di
disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell’azienda;
d) danneggiamento volontario al
materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro
da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita` delle persone od alla
sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli
stessi pregiudizi; f) fumare dove cio` puo` provocare pregiudizio
all’incolumita` delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di
lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entita` e/o con
l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti
di lavorazione.
Art. 11. – Sospensione cautelare
non disciplinare.
In caso di licenziamento per
mancanze di cui al punto B) dell’art. 10 (senza preavviso), l’azienda potra`
disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto
immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunichera`
per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne
esaminera` le eventuali deduzioni contrarie.
Ove il licenziamento venga
applicato, esso avra` effetto dal momento della disposta sospensione.
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