venerdì 19 giugno 2015

Come è organizzato il codice disciplinare nel ccnl metalmeccanici industria Federmeccanica - CISL UIL UGL?

Titolo VII – Rapporti in azienda
Art. 1. – Rapporti in azienda.

Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilita` nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignita` del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanita`.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunita` ai sensi della lett. e), punto 5.1. dell’art. 5, Sezione prima.
L’azienda avra` cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli e` tenuto a rivolgersi in caso di necessita` e delle quali e` tenuto ad osservare le disposizioni.
L’azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attivita` lavorativa.
Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalita` prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze, con espresso divieto di fare variazioni o cancellature sulla scheda, di ritirare quella di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell’orologio controllo, nonche´ di compiere volontariamente movimenti irregolari delle medaglie. Il lavoratore che non avra` fatto il regolare movimento della scheda o della medaglia sara` considerato ritardatario e quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro sara` considerato assente.
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente Contratto, nonche´ quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto e` a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonche´ delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
La valutazione dell’eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l’ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore.
L’ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potra` essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10 per cento della retribuzione stessa.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta verra` effettuata sull’ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti di legge.
Egli deve conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; inoltre non dovra` trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue mansioni nell’azienda, ne´ svolgere attivita` contraria agli interessi della produzione aziendale, ne´ abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. Eventuali patti di limitazione dell’attivita` professionale del lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sono regolati a norma dell’art. 2125 del Codice civile.
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 8, 9, 10 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 10.

Art. 2. – Commissione paritetica nazionale di studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy.

Le parti stipulanti convengono di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di studiare le problematiche sollevate dall’introduzione e dall’uso di tecnologie informatiche con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, legge n. 300 del 1970 e piu` in generale al rispetto della privacy dei lavoratori.

Art. 3. – Divieti.

Il lavoratore non potra` prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui e` regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.

Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dal successivo articolo 4.

Art. 4. – Vendita di libri e riviste.

Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti la Rappresentanza sindacale unitaria potra` effettuare la diffusione anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti, di libri e riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle forme di legge.

Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai componenti della Rappresentanza sindacale unitaria sotto la propria esclusiva responsabilita` anche in ordine al contenuto delle pubblicazioni e si effettueranno, fuori dell’orario di lavoro, nel locale della Rappresentanza sindacale unitaria e/o, nei giorni preventivamente concordati con la Direzione, in altro locale di ritrovo o di riunione messo a disposizione dall’azienda.

Dalle forme di pagamento dei libri e riviste e` esclusa ogni trattenuta anche rateale sulla retribuzione.

Art. 5. – Visite di inventario e di controllo.

Il lavoratore non puo` rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli. Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 6. – Norme speciali.

Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purche´ tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 7. – Reclami e controversie.

 Ferme restando le possibilita` di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente Contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali. Le controversie collettive sull’applicazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti ed alla Federmeccanica o all’Assistal – per i suoi associati – e, in caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e dalla Federmeccanica o – per i suoi associati – dall’Assistal.

Art. 8. – Provvedimenti disciplinari.

L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto puo` dar luogo, secondo la gravita` della infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
 b) ammonizione scritta;
 c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
 d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 10.
Il datore di lavoro non potra` adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovra` essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potra` presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verra` comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Il lavoratore potra` presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
La comminazione del provvedimento dovra` essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell’art. 10 potra` essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall’art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Non si terra` conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Dichiarazione comune

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di verificare la normativa contrattuale in materia anche alla luce delle novita` introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 al fine di proporre eventuali modifiche alla Parti stipulanti.

Art. 9. – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
 a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione; f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
g) fuori dell’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entita` per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di attrezzature dell’azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento. L’ammonizione verra` applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni e` devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.

Art. 10. – Licenziamenti per mancanze.
A)    Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 9, non siano cosı` gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entita` senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festivita` o alle ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in con-nessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 9, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 8.

B)    Licenziamento senza preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell’azienda;
c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell’azienda;
d) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita` delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) fumare dove cio` puo` provocare pregiudizio all’incolumita` delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entita` e/o con l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Art. 11. – Sospensione cautelare non disciplinare.

In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell’art. 10 (senza preavviso), l’azienda potra` disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunichera` per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminera` le eventuali deduzioni contrarie.

Ove il licenziamento venga applicato, esso avra` effetto dal momento della disposta sospensione.

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