martedì 23 giugno 2015

Come è disciplinato il licenziamento collettivo?

In base all’art. 24 della legge 223 del 1991 “le  imprese  che occupino più di quindici dipendenti  compresi  i  dirigenti,  e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività  o di  lavoro,  intendano  effettuare   almeno   cinque   licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva,  o  in più unità produttive  nell'ambito  del  territorio  di  una  stessa provincia” devono seguire le procedure stabilite in tema di mobilità dagli artt. 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a  5.

In pratica:

I passo: predisporre una comunicazione che preannuncia il licenziamento secondo le forme dtabilite dal comma terzo[1] dell’art. 4 e versamento dell'INPS a titolo di anticipazione  sulla  somma  di  cui all'articolo 5, comma 4, di una somma  pari  al  trattamento  massimo mensile di integrazione salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei lavoratori ritenuti eccedenti[2] (NB il mancato versamento non inficia la procedura).

II passo comma secondo[3] art. 4: comunicazione intenzione di licenziare alle RSA ed alle rispettive associazioni di categoria (in mancanza delle predette  rappresentanze la  comunicazione  deve  essere  effettuata  alle   associazioni   di categoria aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale) nonché alla DTL[4][5]

III passo entro 7 giorni sindacati possono chiedere incontro[6] per tentare di raggiungere un accordo. Il tentativo di accordo di si deve esaurire  entro 45 (la metà se i lavoratori sono meno di 10[7]) giorni dalla ricezione della comunicazione aziendale[8].

IV passo l’esito della procedura va comunicato a DTL e ad associazioni sindacali lavoratori[9]. SE non vi è accordo la DTL convoca le parti e tenta conciliazione da esaurirsi  entro 30 giorni (15 se il numero di lavoratori è inferiore a10[10])[11].

V passo: raggiunto l’accordo o terminata infruttuosamente la procedura l’azienda può licenziare   comunicando per  iscritto ai lavoratori il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

VIII passo: Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi[12], l'elenco  dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto  del nominati del luogo di residenza,  della  qualifica,  del  livello  di inquadramento dell'eta', del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con  le  quali  sono  stati  applicati  i criteri di scelta  deve  essere comunicato per iscritto all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della massima  occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale   per l'impiego e alle associazioni di categoria[13].
 
NB in forza del comma 10 “Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o  ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello  risultante   dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero  delle somme  pagate  in  eccedenza  rispetto  a  quella  dovuta  ai   sensi dell'articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi  dovuti all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati”.

A cosa serve l’accordo sindacale

 In base al comma 11 “Gli accordi sindacali stipulati nel corso  delle  procedure  di cui al presente articolo, che prevedano il  riassorbimento  totale  o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono  stabilire  anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del  codice  civile  la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

Inoltre in base al comma 4 dell’art. 5 Per ciascun lavoratore posto in mobilita'  l'impresa  e'  tenuta  a versare alla gestione degli interventi assistenziali  e  di  sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo  37  della  legge  9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia  formato  oggetto di accordo sindacale[14].

Come si determinano i lavoratori da licenziare


In base all’art. 5 comma 1: “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle  esigenze  tecnico-produttive,  ed  organizzative  del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti  da  contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma  2, ovvero in mancanza di questi  contratti  nel  rispetto  dei  seguenti criteri in concorso tra loro;
   a) carichi di famiglia;
   b) anzianita';
   c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.


In base al comma 2 dell’art. 5 nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare  l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9 ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa  non  puo'  altresi  licenziare  una
percentuale di manodopera femminile  superiore  alla  percentuale  di manodopera femminile occupata con riguardo  alle  mansioni  prese  in considerazione.)

In  caso  di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica  il regime di cui al quarto comma  del  medesimo  articolo  18 della legge 300 del 1970 ed  ai  fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le  disposizioni  di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  successive modificazioni.
 


 




[1] 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve  contenere  indicazione: dei motivi che determinano la situazione  di  eccedenza;  dei  motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si  ritiene  di  non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, l licenziamento collettivo;  del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali  del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del  programma  di  riduzione  del  personale delle eventuali misure programmate per  fronteggiare  la  conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del  metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali  diverse  da  quelle già previste  dalla  legislazione  vigente  e  dalla  contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia dalla  ricevuta  del versamento dell'INPS a titolo di anticipazione  sulla  somma  di  cui all'articolo 5, comma 4, di una somma  pari  al  trattamento  massimo mensile di integrazione salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei lavoratori ritenuti eccedenti.
[2] Art. 5 comma 4 “Per ciascun lavoratore posto in mobilità  l'impresa  e'  tenuta  a versare alla gestione degli interventi assistenziali  e  di  sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo  37  della  legge  9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia  formato  oggetto di accordo sindacale”

[3] 2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al  comma 1 sono tenute a darne  comunicazione  preventiva  per  iscritto  alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a  norma  dell'articolo 19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  nonche'  alle  rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette  rappresentanze la  comunicazione  deve  essere  effettuata  alle   associazioni   di categoria aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di  categoria puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

[4]  Comma 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono  essere  contestualmente  inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
[5]  Comma 15 “Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive  ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in  piu'  regioni  la competenza  a  promuovere  l'accordo  di  cui  al  comma   7   spetta  rispettivamente al direttore  dell'Ufficio  regionale  del  lavoro  e della massima occupazione ovvero  al  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza  sociale.  Agli  stessi  vanno inviate  le  comunicazioni previste dal comma 4.
[6]    Entro  sette  giorni   dalla   data   del   ricevimento   della comunicazione di cui al comma 2,  a  richiesta  della  rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad  un
esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare  le  cause  che hanno contribuito  a  determinare  l'eccedenza  del  personale  e  le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti  di solidarieta' e forme flessibili di  gestione  del  tempo  di  lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la  riduzione  di  personale,  e' esaminata  la  possibilita'  di  ricorrere  a   misure   sociali   di accompagnamento   intese,   in   particolare,   a    facilitare    la riqualificazione e la  riconversione  dei  lavoratori  licenziati.  I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere,  ove
lo ritengano opportuno, da esperti.
[7] Comma 8  Qualora il numero dei lavoratori interessati  dalle  procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
[8]  6. La procedura di cui  al  comma  5  deve  essere  esaurita  entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della  comunicazione dell'impresa.
[9] Comma 6 La procedura di cui  al  comma  5  deve  essere  esaurita  entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della  comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del  lavoro  e
della massima occupazione comunicazione scritta sul  risultato  della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.  Analoga comunicazione  scritta  puo'  essere   inviata   dalle   associazioni sindacali dei lavoratori.
[10] Comma 8  Qualora il numero dei lavoratori interessati  dalle  procedure di licenziamento collettivo)) sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'
[11] Comma 7 Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il   direttore dell'Ufficio provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie  di  cui al comma 5, anche formulando proposte  per  la  realizzazione  di  un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta  giorni  dal ricevimento da parte dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della massima occupazione  della  comunicazione  dell'impresa  prevista  al comma 6
[12] Comma 12 “Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia  ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi  della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono  essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo”.

[13] Comma 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita  la  procedura  di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'  di  licenziare  gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per  iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco  dei lavoratori ((licenziati)) con l'indicazione per ciascun soggetto  del nominati del luogo di residenza,  della  qualifica,  del  livello  di inquadramento dell'eta', del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalita' con  le  quali  sono  stati  applicati  i criteri di scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve  essere comunicato per iscritto all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della massima  occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale   per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
[14] In base al comma 5 art. 5: “L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla  Commissione
regionale  per  l'impiego,  procuri  offerte  di   lavoro   a   tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo  9  comma 1, lettera b), non  e'  tenuta  al  pagamento  delle  rimanenti  rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento  di mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi accettando le offerte procurate dalla  impresa abbiano prestato lavoro. Il predetto  beneficio  e'  escluso  per  le imprese che  si  trovano,  nei  confronti  dell'impresa  disposta  ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis”.

Nessun commento:

Posta un commento