Come è disciplinato il licenziamento collettivo?
In base all’art. 24 della legge
223 del 1991 “le imprese che occupino più di quindici dipendenti compresi
i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro,
intendano effettuare almeno
cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più
unità produttive nell'ambito del
territorio di una
stessa provincia” devono seguire le procedure stabilite in tema di
mobilità dagli artt. 4, commi da 2
a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5.
In pratica:
I passo: predisporre una
comunicazione che preannuncia il licenziamento secondo le forme dtabilite dal
comma terzo[1] dell’art. 4 e versamento dell'INPS
a titolo di anticipazione sulla somma
di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al
trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per
il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti[2] (NB
il mancato versamento non inficia la procedura).
II passo comma secondo[3] art. 4:
comunicazione intenzione di licenziare alle RSA ed alle rispettive associazioni
di categoria (in mancanza delle predette
rappresentanze la
comunicazione deve essere
effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) nonché alla
DTL[4][5]
III passo entro 7 giorni
sindacati possono chiedere incontro[6] per
tentare di raggiungere un accordo. Il tentativo di accordo di si deve esaurire entro 45 (la metà se i lavoratori sono meno di
10[7])
giorni dalla ricezione della comunicazione aziendale[8].
IV passo l’esito della procedura
va comunicato a DTL e ad associazioni sindacali lavoratori[9]. SE
non vi è accordo la DTL
convoca le parti e tenta conciliazione da esaurirsi entro 30 giorni (15 se il numero di lavoratori
è inferiore a10[10])[11].
V passo: raggiunto l’accordo o terminata infruttuosamente la
procedura l’azienda può licenziare comunicando
per iscritto ai lavoratori il recesso,
nel rispetto dei termini di preavviso.
VIII passo: Entro sette giorni dalla comunicazione dei
recessi[12],
l'elenco dei lavoratori licenziati con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominati
del luogo di residenza, della qualifica,
del livello di inquadramento dell'eta', del carico di
famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le
quali sono stati
applicati i criteri di
scelta deve essere comunicato per iscritto
all'Ufficio regionale del
lavoro e della massima
occupazione competente, alla
Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di
categoria[13].
NB in forza del comma 10 “Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare
i lavoratori o ne collochi
un numero inferiore
a quello risultante
dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme
pagate in eccedenza
rispetto a quella
dovuta ai sensi dell'articolo 5 comma 4, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS
da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di
determinazione del numero dei lavoratori licenziati”.
A cosa serve l’accordo
sindacale
In base al comma 11 “Gli accordi sindacali
stipulati nel corso delle procedure
di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale
o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire
anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice
civile la loro assegnazione a
mansioni diverse da quelle svolte.
Inoltre in base al comma 4 dell’art.
5 Per ciascun lavoratore posto in mobilita'
l'impresa e' tenuta
a versare alla gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'articolo
37 della legge
9 marzo 1989, n. 88,
in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il
trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la
dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9,
abbia formato oggetto di accordo sindacale[14].
Come si determinano i
lavoratori da licenziare
In base all’art. 5 comma 1: “L'individuazione
dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze
tecnico-produttive, ed organizzative
del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da
contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero in mancanza di
questi contratti nel
rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;
a) carichi di
famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico produttive ed
organizzative.
In base al comma 2 dell’art. 5 nell'operare
la scelta dei lavoratori da licenziare
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9 ultimo comma, del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, della legge
25 marzo 1983, n. 79. L 'impresa non
puo' altresi licenziare
una
percentuale di manodopera
femminile superiore alla
percentuale di manodopera
femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese
in considerazione.)
In caso
di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si
applica il regime di cui al quarto
comma del medesimo
articolo 18 della legge 300 del
1970 ed ai fini dell'impugnazione del licenziamento si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni.
[1] 3. La comunicazione di cui al comma 2
deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza;
dei motivi tecnici, organizzativi
e produttivi, per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a porre
rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, l
licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale
abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma
di riduzione del
personale delle eventuali misure programmate per fronteggiare
la conseguenza sul piano sociale
della attuazione del programma medesimo del
metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse
da quelle già previste dalla
legislazione vigente e
dalla contrattazione collettiva.
Alla comunicazione va allegata copia dalla
ricevuta del versamento dell'INPS
a titolo di anticipazione sulla somma
di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al
trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per
il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
[2] Art. 5 comma 4 “Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa
e' tenuta a versare alla gestione degli interventi
assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili,
una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la
dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato
oggetto di accordo sindacale”
[3] 2. Le
imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione
preventiva per iscritto
alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma
dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n.
300, nonche' alle
rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata
alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei
datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
[4] Comma 4. Copia della comunicazione di cui al
comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.
[5] Comma 15
“Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa
regione ovvero in piu' regioni
la competenza a promuovere
l'accordo di cui
al comma 7
spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione ovvero al
Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
Agli stessi vanno inviate
le comunicazioni previste dal comma
4.
[6] Entro
sette giorni dalla
data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2,
a richiesta della
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si
procede ad un
esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause
che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale
e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della
stessa impresa, anche mediante contratti
di solidarieta' e forme flessibili di
gestione del tempo
di lavoro. Qualora non sia
possibile evitare la
riduzione di personale,
e' esaminata la possibilita'
di ricorrere a
misure sociali di accompagnamento intese,
in particolare, a
facilitare la riqualificazione
e la riconversione dei
lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori
possono farsi assistere, ove
lo ritengano opportuno, da
esperti.
[7] Comma 8 Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini
di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
[8] 6. La procedura di cui al
comma 5 deve
essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa.
[9] Comma 6 La procedura di
cui al
comma 5 deve
essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del
lavoro e
della massima occupazione
comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo
eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta
puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei
lavoratori.
[10] Comma 8 Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo)) sia inferiore a dieci, i termini
di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'
[11] Comma
7 Qualora non sia
stato raggiunto l'accordo,
il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro
e della massima
occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle
materie di cui al comma 5, anche formulando
proposte per la
realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque
esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale
del lavoro e
della massima occupazione
della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6
[12] Comma
12 “Le comunicazioni di cui al comma
9 sono prive di efficacia ove siano
state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure
previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del
presente articolo possono essere sanati,
ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel
corso della procedura di licenziamento collettivo”.
[13] Comma
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l 'impresa ha facolta' di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori ((licenziati)) con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominati
del luogo di residenza, della qualifica,
del livello di inquadramento dell'eta', del carico di
famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalita' con le
quali sono stati
applicati i criteri di
scelta di cui
all'articolo 5, comma
1, deve essere comunicato per iscritto
all'Ufficio regionale del
lavoro e della massima
occupazione competente, alla
Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di
categoria di cui al comma 2.
[14] In base
al comma 5 art. 5: “L'impresa che,
secondo le procedure determinate dalla
Commissione
regionale per l'impiego,
procuri offerte di
lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 9 comma 1, lettera b), non e'
tenuta al pagamento
delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano
il diritto al trattamento di mobilita'
in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui
essi accettando le offerte procurate dalla
impresa abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio
e' escluso per le
imprese che si trovano,
nei confronti dell'impresa
disposta ad assumere, nei
rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis”.
Nessun commento:
Posta un commento