Come sarà il nuovo art.
2103 cc?
Secondo l’art. 55 dello SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO
ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA
DISCIPLINA DELLE MANSIONI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.”1.
L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
«2103. Prestazione del lavoro.
Il lavoratore deve essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili
allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli
assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo
stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore.
Il mutamento di mansioni è
accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione
delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione
di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere
previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto
comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi
collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione
lavorativa. Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle
commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n.
10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di
modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa
retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione
dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al
miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha
diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione
diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non
abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo
il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere
trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni
di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni
patto contrario è nullo»
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