Quali
sono i requisiti per la costituzione di rsa ex art. 19 l . 300 del 1970?
In base all’art. 19 della legge
300 del 1970 “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
…..
b)delle associazioni sindacali
che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità
produttiva"
Con la sentenza n. 231 del 2013 la Corte Costituzionale
ha indicato che l’art. 19 s.l. è incostituzionale
quando “associazioni sindacali che, pur
non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano
comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali
rappresentanti dei lavoratori dell'azienda" non possano
costituire RSA.
La sentenza ponendo al centro
l’elemento della negoziazione evidenzia come sia incostituzionale precludere i
diritti stabiliti dal titolo terzo della legge 300 del 1970, ad
un’organizzazione la cui concreta rappresentatività sia già stata riconosciuta
attraverso l’accettazione della sua
partecipazione alle trattative da parte dell’azienda, nonostante la stessa
non risulti firmataria di alcun accordo.
Come indica espressamente la Corte nel suo ragionamento
sull’art. 19:
“nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione
dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di
eterogenesi dei fini, si trasforma
invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo
a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non
potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il
criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene
inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost
Ed ancora
sempre secondo la Corte :
“6.6.– L’aporia indotta dall’esclusione dal godimento dei diritti in azienda del
sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell’effettivo consenso da parte dei
lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l’accesso
alle trattative, era già stata del resto rilevata; e dalle riflessioni svolte in proposito era
scaturita anche la sollecitazione ad una interpretazione adeguatrice della
norma in questione, alla stregua della quale, superandosi lo scoglio del suo
tenore letterale, che fa espresso riferimento ai sindacati “firmatari”, si
ritenesse condizione necessaria e sufficiente, per soddisfare il requisito
previsto dall’art. 19, quella di aver effettivamente partecipato alle
trattative, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto”.
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