lunedì 15 giugno 2015

Quali sono i requisiti per la costituzione di rsa ex art. 19 l. 300  del 1970?


In base all’art. 19 della legge 300 del 1970 “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
…..
b)delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva"

Con la sentenza n. 231 del 2013 la Corte Costituzionale  ha indicato che l’art. 19 s.l. è incostituzionale quando “associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda" non possano costituire RSA.

La sentenza ponendo al centro l’elemento della negoziazione evidenzia come sia incostituzionale precludere i diritti stabiliti dal titolo terzo della legge 300 del 1970, ad un’organizzazione la cui concreta rappresentatività sia già stata riconosciuta attraverso l’accettazione della sua partecipazione alle trattative da parte dell’azienda, nonostante la stessa non risulti firmataria di alcun accordo.

Come indica espressamente la Corte nel suo ragionamento sull’art. 19:

 “nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost

Ed ancora sempre secondo la Corte:

“6.6.– L’aporia indotta dall’esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell’effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l’accesso alle trattative, era già stata del resto rilevata; e dalle riflessioni svolte in proposito era scaturita anche la sollecitazione ad una interpretazione adeguatrice della norma in questione, alla stregua della quale, superandosi lo scoglio del suo tenore letterale, che fa espresso riferimento ai sindacati “firmatari”, si ritenesse condizione necessaria e sufficiente, per soddisfare il requisito previsto dall’art. 19, quella di aver effettivamente partecipato alle trattative, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto”.


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