Come disciplina il preavviso il ccnl pulizie multi servizi CGIL CISL e
UIL?
ARTICOLO 57 - PREAVVISO
Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un
preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
IMPIEGATI
a) per gli impiegati che, avendo superato il
periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1 – mesi 2 e 15 giorni per gli
impiegati di 7° livello e Quadri;
2 – mesi 1 e 15 giorni per gli
impiegati di 6° livello;
3 – mesi 1 per gli impiegati dal
5° al 2° livello;
b) per gli impiegati che hanno
superato i 5 anni di servizio e non 10:
1 – mesi 3 e 15 giorni per gli
impiegati di 7° livello e Quadri;
2 – mesi 2 per gli impiegati di
6° livello;
3 – mesi 1 e 15 giorni per gli
impiegati dal 5° al 2° livello;
c) per gli impiegati che hanno
superato i 10 anni di servizio:
1 – mesi 4 e 15 giorni per gli
impiegati di 7° livello e Quadri;
2 – mesi 2 e 15 giorni per gli
impiegati di 6° livello;
3 – mesi 2 per gli impiegati dal
5° al 2° livello.
OPERAI
Giorni 15 di calendario per gli
operai di qualsiasi livello, a prescindere dalla loro anzianità di servizio. I
termini di preavviso di cui al presente articolo sono ridotti rispettivamente
al 50% per gli impiegati e a 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia
il lavoratore a dare il preavviso. I termini della disdetta decorrono dalla
metà e dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto
senza osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere
all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale per il
periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su
quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso anche se
sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli
effetti dell’indennità di licenziamento.
E’ in facoltà della parte che
riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all’inizio
sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di
indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo
di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca
di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno
stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’impresa. Tanto il
licenziamento che le dimissioni saranno comunicate per iscritto, in conformità
a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
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