Come regolamenta il
ccnl terziario il procedimento disciplinare ed il licenziamento?
CCNL 2007 – 2010 (non
ci sono novità nell’ipotesi di rinnovo del 30 marzo 2015)
Capo XXI – Doveri del personale e
norme disciplinari
Art. 220 - Obbligo del prestatore
di lavoro
Il lavoratore ha l’obbligo di
osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare
modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di
conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità
dell’impresa.
Art. 221 - Divieti
È vietato al personale ritornare
nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per
ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto
dall’art. 30 del presente contratto. Non è consentito al personale
di allontanarsi dal servizio
durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta,
non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel
caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa
autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al
servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero
delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima
di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro,
prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il
proprio posto.
Art. 222 - Giustificazione delle
assenze
Salvo i casi di legittimo
impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della prova, e fermo
restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro,
le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’aziendaentro 48
ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate
sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di
fatto di cui all’art. 195 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione
della sanzione prevista dal successivo art. 225.
Art. 223 - Rispetto orario di
lavoro
I lavoratori hanno l’obbligo di
rispettare l’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una
trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle
spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l’applicazione della sanzione
prevista dal successivo art. 225.
Art. 224 - Comunicazione
mutamento di domicilio
È dovere del personale di
comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria dimora sia
durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l’obbligo
di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il
servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e
con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese
note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.
Art. 225 - Provvedimenti
disciplinari
La inosservanza dei doveri da
parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno
presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle
circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente
per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto
nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente
l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 193;
4) sospensione dalla retribuzione
e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare
senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si
applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell’inizio del lavoro
senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro
affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a
tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all’azienda
di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante icongedi.
Il provvedimento della
sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del
lavoratore che:
- arrechi danno alle cose
ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in
stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la
terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la
multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale,
il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica
esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre
tre giorni nell’anno solare;
recidiva nei ritardi
ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per
iscritto;
- grave violazione degli obblighi
di cui all’art. 220, 1° e 2° comma;
- frazione alle norme di legge
circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l’abuso di fiducia, la
concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza
con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario
di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza
volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la
sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L’importo delle multe sarà
destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà
di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 226 - Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli
di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi
aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da
provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del
provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste
dall’art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla SEZIONE
TERZA del presente contratto.
Art. 227 - Normativa
provvedimenti disciplinari
L’eventuale adozione del
provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera
raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore
stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà
nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il
termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia
preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Titolo Sesto – Risoluzione del
rapporto di lavoro
Capo I – Recesso
Art. 228 - Recesso ex articolo
2118 c.c.
Ai sensi dell’art. 2218 c.c.
ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento,
nei termini stabiliti nel successivo art. 234.
Art. 229 – Recesso ex articolo
2119 c.c.
Ai sensi dell’art. 2119 c.c.,
ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della
scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso
se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve
essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione
dei motivi.
A titolo esemplificativo,
rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito
da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o
turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
- l’insubordinazione verso i
superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l’irregolare dolosa
scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l’appropriazione nel luogo di
lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di
beni dell’azienda o di terzi;
- l’esecuzione, senza permesso,
di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
Se il contratto è a tempo
indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l’indennità di
cui al successivo art. 235.
Art. 230 - Normativa
Nelle aziende comprese nella
sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, dell’art. 35 della
legge 20 maggio1970, n. 300, e della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei
confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento
può essere intimato per giusta causa (art. 2119 c.c. e art. 229 del presente
contratto) o per “giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il
licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di
lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione
del lavoro e alregolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve
comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
In caso di licenziamento per “giustificato
motivo con preavviso” il lavoratore può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione
del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di
lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l’osservanza
delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di
applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli
che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia.
Art. 231 - Nullità del
licenziamento
Ai sensi delle leggi vigenti il
licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa,dall’appartenenza
a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nulla,
indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 232 - Nullità del
licenziamento per matrimonio
Ai sensi dell’art.1 della legge 9
gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa
del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il
licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno
della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la
celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di
provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo
indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una
delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa,
cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la
quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla
disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo
specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art.
242.
Art. 233 - Licenziamento simulato
Il licenziamento del lavoratore
seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi
improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle
norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume
comunque simulato – salvo prova del contrario – se la nuova assunzione venga
effettuata entro un mese dal licenziamento.
Nessun commento:
Posta un commento