Come deve essere
stipulato il contratto a tempo parziale?
In forza del Dlgs 81 del 2015
art. 5 comma 1 “Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato
in forma scritta ai fini della
prova”.
Cosa succede in caso
di mancanza di prova del tempo parziale?
In base al comma 1 dell’art. 10
del Dlgs 2015 n. 81 “ In difetto di prova
in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su
domanda del lavoratore e'
dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro
a tempo pieno, fermo restando, per il periodo
antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il
diritto alla retribuzione
ed al versamento
dei contributi previdenziali dovuti
per le prestazioni
effettivamente rese”.
Il contratto deve anche indicare
la durata della prestazione e la sua
collocazione. In base al comma 2 dell’art. 5 del Dlgs 81 del 2015:
“Nel contratto di lavoro a tempo
parziale e' contenuta puntuale indicazione della
durata della prestazione
lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con
riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all'anno”.
Eccezione è rappresentata dalla
presenza di turni, infatti in base all’art. 5 comma 3 “Quando l'organizzazione
del lavoro e'
articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo'
avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su
fasce orarie prestabilite”.
Cosa succede se non è
indicato l’orario e la collocazione?
L’art. 10 comma secondo del dlgs
81 del 2015 stabilisce:
“Qualora nel contratto scritto
non sia determinata
la durata della prestazione
lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora
l'omissione riguardi la
sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale,
tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato e della sua
necessità di integrazione
del reddito mediante
lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonchè delle esigenze del datore
di lavoro. Per il periodo
antecedente alla pronuncia,
il lavoratore ha in
entrambi i casi
diritto, in aggiunta
alla retribuzione dovuta per
le prestazioni effettivamente rese,
a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Nessun commento:
Posta un commento