sabato 27 giugno 2015

Come deve essere stipulato il contratto a tempo parziale?

In forza del Dlgs 81 del 2015 art. 5 comma 1 “Il contratto di lavoro a tempo parziale e'  stipulato  in  forma scritta ai fini della prova”.

Cosa succede in caso di mancanza di prova del tempo parziale?

In base al comma 1 dell’art. 10 del Dlgs 2015 n. 81 “ In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e'  dichiarata  la sussistenza fra le parti di un rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della  pronuncia giudiziale,  il  diritto  alla  retribuzione  ed  al  versamento  dei contributi previdenziali dovuti  per  le  prestazioni  effettivamente rese”.

Il contratto deve anche indicare la durata della prestazione  e la sua collocazione. In base al comma 2 dell’art. 5 del Dlgs 81 del 2015:

 “Nel contratto di lavoro a tempo parziale e'  contenuta  puntuale indicazione  della  durata  della  prestazione  lavorativa  e   della collocazione temporale dell'orario con riferimento  al  giorno,  alla settimana, al mese e all'anno”.

Eccezione è rappresentata dalla presenza di turni, infatti in base all’art. 5 comma 3 “Quando l'organizzazione  del  lavoro  e'  articolata  in  turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.

Cosa succede se non è indicato l’orario e la collocazione?

L’art. 10 comma secondo del dlgs 81 del 2015 stabilisce:
“Qualora nel contratto scritto  non  sia  determinata  la  durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia.  Qualora  l'omissione  riguardi   la   sola   collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a  tempo  parziale,  tenendo conto delle responsabilità familiari del  lavoratore  interessato  e della  sua  necessità  di  integrazione  del  reddito  mediante   lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonchè delle esigenze del datore di lavoro. Per  il  periodo  antecedente  alla  pronuncia,  il lavoratore  ha  in  entrambi  i  casi  diritto,  in   aggiunta   alla retribuzione  dovuta  per  le  prestazioni  effettivamente  rese,   a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.


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