Come funziona la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e
continuativi e delle P. Iva nel Dlgs 81 del 2015?
In base all’art. 54 denominato “ Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a
progetto e di persone titolari di partita IVA”:
1. Al fine di promuovere la
stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei
contratti di lavoro autonomo, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano
alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di
soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano
intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni
sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la
qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una
delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti
alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle
assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di
lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
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