Come sono
disciplinati i procedimenti disciplinari nel ccnl Logistica CGIL CISL e UIL?
Art. 32 – Diritti e doveri del
lavoratore – Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti
A) Diritti e doveri del
lavoratore
1. I lavoratori, senza
distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il
proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme
della legge 20.5.1970, n.300 (Statuto dei lavoratori).
2. Sia il datore di lavoro (o chi
lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi
educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
B) Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore
potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore
a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale; d)
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
1) il rimprovero verbale o scritto può essere
inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
2) il
provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
– del
lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo
sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia
ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a
norma di legge, della presenza;
- dell’autista
che compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del
tachigrafo e della carta tachigrafica;
– del lavoratore
che non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché
l’infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
- del
lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto,
salvo i più gravi provvedimenti previsti al numero 3) del presente articolo;
- del
lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;
– del
lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene dell'azienda;
3) il
provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
– del
lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli
obblighi di lavoro;
- del
lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto
al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o
trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a
suffragare ogni eventuale azione di difesa;
- del
lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa;
- del
lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta,
legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e
infiammabili in genere;
- dell’autista
che non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica
nell’apparecchio di controllo;
- del
lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve
trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non
avverta subito l’azienda degli eventuali danni arrecati;
- del
lavoratore che non utilizzi in modo corretto il tachigrafo e tutti i
dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo;
- del
lavoratore che per la seconda volta non comunica l’assenza per malattia e/o la
relativa prognosi nonché infortunio, secondo le modalità e la tempistica
previste dal presente CCNL; - del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli
con provata negligenza;
- del
lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza
dell’azienda.
4. Nei casi non elencati le
sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli
elencati.
5. Nel caso di recidività
potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a
quelle applicate per le mancanze precedenti.
6. Il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più
grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione
dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in
cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione,
potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere
da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà
essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla
scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.
9. Il lavoratore al quale sia
stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, 60 anche per
mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del
lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
Collegio.
10. Qualora l'azienda non
provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
11. Se l'impresa adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
12. Non può tenersi conto ad
alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
13. Se il danno è inferiore a 400
euro e l’azienda lo quantifica immediatamente, comunicandone l’entità al
lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il lavoratore
sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui l’impresa è venuta a conoscenza
del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un
rappresentante sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In difetto di
sottoscrizione si applicherà la procedura di cui al presente articolo.
C) Licenziamenti
1. I licenziamenti individuali
sono regolati dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio
1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108. A puro titolo
semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere
adottato:
- nel caso di
assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi,
salvo i casi di forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata per
almeno quattro volte nel periodo di un anno;
- ai
lavoratori mobili che non abbiano comunicato all’azienda nei modi e nei termini
stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di
qualificazione del conducente;
- al
lavoratore che per la terza volta non comunica l’assenza per malattia e/o la
relativa prognosi nonché l’infortunio, secondo le modalità e la tempistica
previste dal presente CCNL;
- nel caso di
manomissione dell’apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
- nel caso in
cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per determinare se
lo stesso si trovi sotto l’effetto di alcool o stupefacenti;
- nel caso in
cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;
- nel caso in
cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie
fisiche a colleghi o a personale esterno;
- in caso di
atti di vandalismo nei confronti dei materiali dell’azienda;
- in caso in
cui il lavoratore provochi rissa all’interno dei luoghi di lavoro;
- in caso di
furto.
2. I licenziamenti per riduzione
di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni.
3. Il divieto di licenziamento
delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio
1963, n.7.
4. Il divieto di licenziamento
delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 marzo 2001,
n.151 e successive modifiche.
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