mercoledì 24 giugno 2015

In cosa consiste la sorveglianza sanitaria stabilita svolta dal medico competente?

In forza dell’art. 41 dlgs 2008 n. 81 la sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente nei seguenti casi:

    a)  nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente, dalle indicazioni  fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 ( ovvero la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul  Lavoro);
    b)  qualora  il  lavoratore  ne  faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria:

    a)  visita  medica  preventiva  intesa  a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di  idoneità  alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla  relativa  normativa,  viene  stabilita, di norma, in una volta l'anno.  Tale  periodicità  può assumere cadenza diversa, stabilita dal  medico  competente  in  funzione  della valutazione del rischio. L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato, può disporre contenuti  e  periodicità  della  sorveglianza  sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
    c)  visita  medica  su  richiesta  del  lavoratore,  qualora  sia ritenuta  dal  medico  competente correlata ai rischi professionali o alle  sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
    d)  visita  medica  in  occasione  del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
    e)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
    e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
    e-ter)  visita  medica  precedente  alla  ripresa  del  lavoro, a seguito  di  assenza  per  motivi  di  salute  di durata superiore ai sessanta  giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Quando si possono fare le viste mediche preventive

In forza del comma 2 bis dell’art. 41 “Le  visite mediche preventive possono essere svolte in fase
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.


NB  Le  visite  mediche  non  possono essere effettuate:
    a) per accertare stati di gravidanza;
    b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

 Le  visite mediche sono a cura e spese del datore di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e biologici e indagini diagnostiche   mirati   al  rischio  ritenuti  necessari  dal  medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite  di  cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono  altresì  finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcol   dipendenza   e   di   assunzione  di  sostanze  psicotrope  e stupefacenti.

NB II
Gli  esiti  della  visita  medica  devono  essere allegati alla cartella  sanitaria  e  di  rischio  di cui all'articolo 25, comma 1, lettera  c)[1],  secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del Dlgs del 2008 e predisposta  su  formato  cartaceo  o  informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53[2].

Cosa succede dopo la visita?

Il  medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
    a) idoneità;
    b)  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
    c) inidoneità temporanea;
    d) inidoneità permanente.
 Il  medico  competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.  Nel  caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Come si reagisce ai giudizi del medico competente?

 Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati  in  fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni  dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di  vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori  accertamenti,  la  conferma,  la  modifica o la revoca del giudizio stesso[3].
                              





[1] Il medico competente istituisce,   aggiorna  e  custodisce,  sotto  la  propria responsabilità,  una  cartella  sanitaria  e  di  rischio  per  ogni lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria;  tale cartella e' conservata  con  salvaguardia  del  segreto professionale e, salvo il tempo  strettamente  necessario  per  l'esecuzione della sorveglianza sanitaria  e  la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di   custodia   concordato   al   momento  della  nomina  del  medico competente

[2] Art. 53. Tenuta della documentazione

  1.  E'  consentito  l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei  dati  per  la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
  2.  Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di  gestione  della  predetta  documentazione  devono  essere tali da assicurare che:
    a)  l'accesso  alle  funzioni  del sistema sia consentito solo ai soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro;
    b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
    c)  le  operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano  univocamente  riconducibili  alle  persone responsabili che le hanno  effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
    d)  le  eventuali  informazioni  di modifica, ivi comprese quelle inerenti  alle  generalita'  e  ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate;
    e)  sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli  documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
    f)  le  informazioni  siano  conservate  almeno  su  due distinti supporti  informatici  di  memoria  e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
    g)  sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura  in  cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la  gestione  del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
  3.  Nel  caso  in  cui  le  attivita'  del  datore  di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali,   l'accesso  ai  dati  puo'  avvenire  mediante  reti  di
comunicazione  elettronica, attraverso la trasmissione della password in  modalita'  criptata  e  fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente  alla  immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
  4.  La  documentazione,  sia  su supporto cartaceo che informatico, deve  essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
  5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza  sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere tenuta  su  unico  supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni  relative  alla valutazione dei rischi, le modalita' per l'eventuale   eliminazione   o   per  la  tenuta  semplificata  della documentazione  di  cui  al  periodo  che  precede  sono definite con successivo   decreto,  adottato,  previa  consultazione  delle  parti
sociali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.
  6.   Fino   ai   sei   mesi  successivi  all'adozione  del  decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano  in  vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

[3] Art. 42.  Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica: 1.  Il  datore  di  lavoro,  anche  in  considerazione  di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui  all'articolo  41,  comma  6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica   adibisce   il   lavoratore,  ove  possibile,  a  mansioni equivalenti  o,  in  difetto,  a  mansioni  inferiori  garantendo  il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

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