In cosa consiste la
sorveglianza sanitaria stabilita svolta dal medico competente?
In forza dell’art. 41 dlgs 2008
n. 81 la sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente nei
seguenti casi:
a)
nei casi previsti
dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'articolo 6 ( ovvero la commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul Lavoro);
b)
qualora il lavoratore
ne faccia richiesta e la stessa
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Cosa comprende la sorveglianza
sanitaria:
a)
visita medica preventiva
intesa a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità
alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare
lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il
giudizio di idoneità
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora
non prevista dalla relativa normativa,
viene stabilita, di norma, in una
volta l'anno. Tale periodicità
può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione
della valutazione del rischio. L'organo
di vigilanza, con
provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli
indicati dal medico competente;
c)
visita medica su
richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attività lavorativa svolta, al
fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d)
visita medica in
occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e)
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva
in fase preassuntiva;
e-ter)
visita medica precedente
alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza
per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare
l'idoneità alla mansione.
Quando si possono
fare le viste mediche preventive
In forza del comma 2 bis dell’art.
41 “Le visite mediche preventive possono
essere svolte in fase
preassuntiva, su scelta del
datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle
ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non e' incompatibile con le
disposizioni dell'articolo 39, comma 3.
NB Le
visite mediche non
possono essere effettuate:
a)
per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa
vigente.
Le
visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati
al rischio ritenuti
necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite
di cui al comma 2, lettere a),
b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di
alcol dipendenza
e di assunzione
di sostanze psicotrope
e stupefacenti.
NB II
Gli esiti
della visita medica
devono essere allegati alla cartella sanitaria
e di rischio
di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
c)[1], secondo i requisiti minimi contenuti
nell'Allegato 3A del Dlgs del 2008 e predisposta su
formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53[2].
Cosa succede dopo la
visita?
Il medico competente, sulla base delle
risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla
mansione specifica:
a) idoneità;
b)
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Il
medico competente esprime il
proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e
al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Come si reagisce ai giudizi
del medico competente?
Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma,
la modifica o la revoca del giudizio
stesso[3].
[1] Il
medico competente istituisce,
aggiorna e custodisce,
sotto la propria responsabilità, una
cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria;
tale cartella e' conservata
con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo
strettamente necessario per
l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento
della nomina del
medico competente
[2] Art.
53. Tenuta della documentazione
1.
E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione
automatica dei dati per la
memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente
decreto legislativo.
2. Le
modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione
della predetta documentazione devono
essere tali da assicurare che:
a)
l'accesso alle funzioni
del sistema sia consentito solo ai soggetti a cio' espressamente
abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni
inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della
natura dei dati;
c)
le operazioni di validazione dei
dati di cui alla lettera b) siano
univocamente riconducibili alle
persone responsabili che le hanno
effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato
dagli stessi;
d)
le eventuali informazioni
di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle
generalita' e ai dati occupazionali del lavoratore, siano
solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate;
e)
sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto
legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f)
le informazioni siano
conservate almeno su due
distinti supporti informatici di
memoria e siano implementati
programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g)
sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui
siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione
del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i
codici di accesso.
3.
Nel caso in
cui le attivita'
del datore di lavoro siano articolate su vari sedi
geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso
ai dati puo'
avvenire mediante reti
di
comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della
password in modalita' criptata
e fermo restando quanto previsto
al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte
delle persone responsabili.
4.
La documentazione, sia su
supporto cartaceo che informatico, deve
essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in
materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in
materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere tenuta su
unico supporto cartaceo o informatico.
Ferme restando le disposizioni
relative alla valutazione dei
rischi, le modalita' per l'eventuale
eliminazione o per
la tenuta semplificata
della documentazione di cui
al periodo che
precede sono definite con successivo decreto,
adottato, previa consultazione
delle parti
sociali, sentita
la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici
mesi dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto.
6.
Fino ai sei
mesi successivi all'adozione
del decreto interministeriale di
cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in
vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed
ai
registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
[3] Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica: 1. Il datore
di lavoro, anche
in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, in
relazione ai giudizi di cui
all'articolo 41, comma 6,
attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano
un'inidoneità alla mansione specifica
adibisce il lavoratore,
ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in
difetto, a mansioni
inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni
di provenienza.
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