Come è disciplinata la malattia e l’infortunio nel ccnl del terziario sottoscritto
da CGIL CISL UIL?
Capo VIII – Malattie e infortuni
Art. 172 - Malattia
Nell’ambito della normativa del
Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare ai
propri dipendenti, all’atto dell’assunzione, la certificazione eventualmente
prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell’iscrizione
del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 173 - Normativa
Salvo il caso di giustificato e comprovato
impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 172 il lavoratore
ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di
lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza,
l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste
dagli artt. 222 e 225 del presente contratto.
Il lavoratore ha l’obbligo di
presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante
ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data
indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione
o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di
pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 235 e 236 del
presente contratto.
Nell’ipotesi di continuazione
della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il
lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa
all’azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un
giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata
ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 222 e 225 del presente
contratto.
Il lavoratore che presti servizio
in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze
alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo in caso
di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio
al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore
non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Ai sensi dell’art.5 della legge
20 maggio 1970, n.300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di
far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso
i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi
Sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha
inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 174 - Obblighi del
lavoratore
Il lavoratore assente per
malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti
la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a
trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle ore 19.00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di
controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello
nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di
un provvedimento amministrativo o su decisione dell’Ente preposto ai controlli
di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente
articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e
comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni,
gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i
casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l’obbligo di dare
immediata notizia all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del
lavoratore dell’obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta
comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 5, legge 11 novembre 1983,
n.638, quattordicesimo comma, nonché l’obbligo dell’immediato rientro in
azienda.
In caso di mancato rientro, l’assenza
sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli artt. 222 e
225, del presente contratto.
Art. 175 - Periodo di comporto
Durante la malattia, il
lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia,
il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di
quanto previsto agli artt. 235 e 236, del presente contratto, salvo quanto
disposto dal successivo art. 181.
Il periodo di malattia è
considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di
licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione
del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono
applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
CCNL 2007/2010
Art. 176 - Trattamento
economico di malattia
Durante il periodo di malattia,
previsto dall’articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al
cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia
dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i
giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi
dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità
stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’ art. 1, Legge 29
febbraio 1980, n.33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli
articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell’indennità
a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in
modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per
primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per
cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i
giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione
giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di
cui all’art.195.
Al fine della percezione delle
indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto –
ai sensi dell’art.2, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 – a recapitare o a
trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni
dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la
durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di
ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione
del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione
di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia
indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto,
dell’anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del
datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi
motivo l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità
stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto
ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto.
Le indennità a carico del
datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 178 e
183 né agli apprendisti.
Dichiarazione a verbale
Il sistema di computo delle
integrazioni a carico del datore di lavoro decorre dall’aprile 1987.
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Ipotesi di accordo 2015-2017
Art. 176 - Trattamento
economico di malattia
Durante il periodo di malattia,
previsto dall’articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al
cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia
dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i
giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi
dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità
stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’ art. 1, Legge 29
febbraio 1980, n.33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli
articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell’indennità
a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in
modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per
primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per
cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i
giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione
giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di
cui all’art.195.
Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dal 1°
aprile del 2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre)
e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell’art. 175 l’integrazione
di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al
100% per i primi due eventi di malattia, al 66% al terzo evento ed al 50% per
il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta dal quinto evento.
Non sono computabili ai soli fini dell’applicazione della disciplina
prevista al precedente comma gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
-
ricovero
ospedaliero, day Hospital, emodialisi
-
evento di
malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni
-
sclerosi multipla
o progressiva e le patologie di cui all’art. 181 terzo comma documentate da specialisti del
servizio sanitario nazionale
-
gli eventi
morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza
Al fine della percezione delle
indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto –
ai sensi dell’art.2, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 – a recapitare o a
trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni
dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la
durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di
ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione
del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione
di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia
indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto,
dell’anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del
datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi
motivo l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità
stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto
ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto.
Le indennità a carico del
datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 178 e
183 né agli apprendisti.
In attuazione dell’art. 20 del
DL 112/2008 convertito in legge 133 del 2008 le parti convengono che i datori
di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente in
sostituzione dell’Inps il trattamento economico di malattia nelle misure e
con le modalità previste dal presente articolo con conseguente esonero dal
versamento del relativo contributo all’INPS
Contestualmente le parti confermano di affidare ad un’apposita
commissione il compito di valutare in
un ottica di ottimizzazione dei costi
ulteriori facoltà connesse all’esonero dal pagamento del contributo all’Inps.
La suddetta commissione dovrà
esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del
presente accordo.
Dichiarazione a verbale 1
Le parti si danno atto che per
il computo degli eventi morbosi utile ai fini dell’applicazione del regime di
cui al comma 2 del presente articolo l’ipotesi di continuazione di malattia e
la ricaduta nella stessa malattia sono considerate unico evento morboso secondo i criteri amministrativi
indicati dall’Inps per l’erogazione dell’indennità a suo carico.
Dichiarazione a verbale 2
In merito agli esiti derivanti
dall’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, EBINTER procederà
alla realizzazione di un monitoraggio anche attraverso gli enti bilaterali
territoriali secondo le modalità che verranno definite entro il 30 giugno
2011 tra le parti firmatarie il presente accordo di rinnovo.
Dichiarazione a verbale 3
Alla materia di cui al presente
articolo si applicano in caso di controversie l norme di legge e quelle della
sezione terza del ccnl terziario come modificato dal presente accordo di
rinnovo.
Dichiarazione a verbale 4
Le parti confermano che le
materie disciplinate dal presente articolo potranno essere oggetto d’intese a
livello aziendale.
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Art. 177 - Infortunio
Le aziende sono tenute ad
assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo
le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata
notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di
lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo
predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio,
non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di
lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo
stesso.
Per la conservazione del posto di
lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di
cui agli artt. 76, 77 e 175.
Dichiarazione a verbale
A decorrere dall’1.1.95 i periodi
di comporto per malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del
termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di
centottanta giorni cadauno.
Art. 178 - Trattamento economico
di infortunio
Ai sensi dell’art.73, D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’intera
quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per la
giornata in cui avviene l’infortunio.
A decorrere dal primo giorno
successivo a quello dell’infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al
lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante
da infortunio sul lavoro, una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL
fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i
primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 90% (novanta per cento), per i
giorni dal 5° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i
giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per
retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di
fatto di cui all’art. 195.
Per il periodo successivo al 180°
giorno resta esclusa la maturazione della retribuzione e di tutti gli istituti
contrattuali e di legge, ivi compresa l’anzianità di servizio.
In caso di prosecuzione del
rapporto il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di
servizio. Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del
precedente comma sono fissate rispettivamente nell’80% e nel 90%.
L’indennità a carico del datore
di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità
prevista dalla legge.
Dichiarazione a verbale
Il sistema di computo delle
integrazioni a carico del datore di lavoro decorre dal 1° aprile 1987.
Art. 179 - Quota giornaliera per
malattia e infortunio
Durante i periodi di malattia ed
infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195
stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS
e dall’INAIL.
Art. 180 - Festività
Ai sensi della legge 31 marzo
1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il
lavoratore ha diritto ad un’indennità integrativa di quella a carico
rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL, da corrispondersi a carico del datore
di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento)
della retribuzione di fatto di cui
all’art. 195.
Art. 181 - Aspettativa non
retribuita per malattia
Nei confronti dei lavoratori
ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180
dall’art. 175 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del
lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore
a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari
certificati medici.
I lavoratori che intendano
beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno
presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180°
giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta
condizione.
A fronte del protrarsi dell’assenza
a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita
periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il
lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di
aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12
mesi.
Il datore di lavoro darà
riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto
la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di
aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del
precedente art. 175; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità
di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 182 - Aspettativa non
retribuita per infortunio
Nei confronti dei lavoratori
infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la
conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli
articoli 175 e 177, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo
di aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell’infortunio.
L’aspettativa spetta fino alla
cessazione della corresponsione dell’indennità di inabilità temporanea da parte
dell’INAIL, a condizione che siano esibiti regolari certificati medici ed
idonea documentazione comprovante il permanere dello stato di inabilità
temporanea assoluta.
I lavoratori che intendano
beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno
presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180°
giorno di assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta
condizione.
Il datore di lavoro darà
riscontro alla richiesta di cui al precedente comma.
Al termine del periodo di
aspettativa di cui al presente articolo, perdurando l’assenza, il datore di
lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente
art. 175; il periodo stesso è considerato utile ai soli fini dell’anzianità di servizio
in caso di prosecuzione del rapporto limitatamente ai primi 120 giorni del
periodo di aspettativa.
Art. 183 - Tubercolosi
I lavoratori affetti da
tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti Sanitari o Case di Cura a carico
dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Provincie e dei
Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18
mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare;
nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di
quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla
conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione
stessa.
Per le aziende che impiegano più
di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso
fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9, Legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del
posto cessa comunque ove sia dichiarata
l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso
di contestazione in merito all’idoneità stessa decide in via definitiva il
Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da
sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in
luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia
tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di
180 giorni.
Art. 184 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal
presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge
e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste
dagli ordinamenti speciali regionali.
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