Come sono regolamentati la malattia e l'infortunio nel ccnl logistica CGIL
CISL E UIL?
Art. 63 – Malattia, infortunio, cure termali
A) Malattia Disposizioni normative ed economiche
1. Vanno considerati nel computo
della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del
lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause
non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e
come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
3. Il lavoratore è tenuto ad
inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia
entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
4. Nel caso in cui il secondo
giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una
domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna è posticipato al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini dell'accertamento del
tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso
di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto
alla conservazione del posto:
1) per 245
giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 365 giorni di calendario se aventi
anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei
diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad
esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore
durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del
precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco
temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi
immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo
stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi di
conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta
scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi
non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto
contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata,
salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il
tramite delle strutture sindacali aziendali.
10. Alla scadenza dei termini sopra indicati,
ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il
trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà
risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga
e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo
successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità
agli effetti del preavviso e del T.F.R..
12. Ai lavoratori non in periodo
di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e
modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il
seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione
globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità
di servizio non superiore a 5 anni; 2) corresponsione dell'intera retribuzione
globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi
anzianità di servizio superiore a 5 anni.
13. Il trattamento sopra
stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS ma le integra per
differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel
rispetto dei criteri avanti dettati.
14. Per la determinazione delle
quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione
unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale
mensile di cui all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata
figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.
16. Nei confronti dei lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione
del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo sono
applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, fermo restando
l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in termini di legge.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative ed economiche
1. Si considerano infortuni sul
lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
2. Le disposizioni di legge circa
gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso
dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, D.P.R. 27
aprile 1955 n.547).
3. Il lavoratore è obbligato -
salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di
lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità e
dell’eventuale continuazione dello stesso. Il datore di lavoro è tenuto a
denunciare all'INAIL ed all'autorità di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui
siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro
tre giorni; tale obbligo scatta unicamente in presenza di infortuni denunciati
come tali al lavoratore.
4. Per le certificazioni mediche
attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla
lettera A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza
maggiore relativamente al primo certificato.
5. Al lavoratore sarà conservato
il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore
per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea. 5 bis.
Durante il periodo di infortunio o malattia professionale l’Azienda riconoscerà
al lavoratore il trattamento complessivo di cui comma 12 della precedente
lettera A).
7. Per la conservazione del posto
di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni dei comma 5 e 6
qui sopra riportati.
8. La parte di indennità
afferente i ratei di 13a e 14a mensilità, anche quella afferente le ferie e i
riposi compensativi, sarà trattenuta dall'azienda in quanto poi tali Istituti
non potranno subire in nessun caso alcuna decurtazione all'atto del loro
pagamento e/o fruizione.
9. Resta inteso che qualora la
parte d'indennità dovuta dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazione
sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo e anticipato
dall’Azienda, l’intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte
dell’azienda non si farà luogo a ritenute.
C) Malattie professionali
D) Malattia ed infortunio sul
lavoro Disposizioni normative comuni
1. Per quanto riguarda il
controllo delle assenze si richiama l'art.5 della legge n.300/1970, nonché la
legge n.638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
2. Il lavoratore è tenuto a
trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere
sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie: -
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - dalle ore 17,00 alle ore 19,00 in qualunque giorno
della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali
variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti
autorità.
3. Ogni mutamento d'indirizzo
all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente
comunicato all'azienda.
4. Il lavoratore, che per i
motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio
domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato
impedimento a darne preventiva comunicazione all'azienda.
5. Il lavoratore che, salvo i
casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio comunicato
al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti
economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale applicazione
delle sanzioni disciplinari.
6. Al termine del periodo di
assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere
disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
7. Per l'assistenza di malattia
ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede nei
termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi
vigenti.
E) Cure termali
1. Le assenze per cure termali,
così come individuate dalle vigenti disposizioni di legge, concesse dagli Enti
a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento: - al lavoratore
autorizzato con motivata prescrizione dai competenti organismi sanitari,
esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non
dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure
idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato per ogni
giornata di assenza il trattamento economico di malattia di cui al comma 12
delle "Disposizioni normative ed economiche" del presente articolo
nella misura del 90% della retribuzione.
2. La domanda all'azienda dovrà
essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del previsto
periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore eventuali
integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti
strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati
nella certificazione prodotta.
3. Ove la certificazione
sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita
dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure
termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il
lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in
un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata
dall'azienda.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. ribadiscono che le
visite fiscali previste dalla legge 11.11.1983 n.638 sono finalizzate
unicamente ad accertare l'effettiva sussistenza dello stato invalidante e
pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si giustifichi solo se
diretto a controllare assenze non confermate, nell'ambito della stessa
prognosi, da precedenti controlli. Le parti firmatarie riconoscono che livelli
anomali di assenze improvvise e non pianificate sono tra le cause che incidono
negativamente sull’organizzazione produttiva, sull’efficienza e sulla
competitività delle aziende e, di conseguenza, sulla stessa occupazione. Le
parti firmatarie confermano quindi che la diminuzione del fenomeno rientra tra
gli obiettivi della loro azione. Pertanto, laddove a livello aziendale si
riscontrassero fenomeni di assenteismo anomalo, le parti si impegnano ad
individuare e mettere in atto, nell’ambito di specifici accordi aziendali, ogni
misura e strumento finalizzato a disincentivare e contrastare tali condotte.
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