mercoledì 31 ottobre 2018

Quali sono i servizi essenziali da garantire nel ccnl logistica CGIl CISL e UIL?


Servizi essenziali da garantire 
Fermo restando il fatto che la legge n.146/90 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti: 
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento; 
b) raccolta e distribuzione del latte; 
c) trasporto di animali vivi; 
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura; 
e) trasporto di acqua potabile mediante autobotti e di prodotti alimentari di prima necessità. 

Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra. Le parti si danno atto che, conformemente agli orientamenti espressi dalla Commissione di Garanzia sugli Scioperi, la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei beni di cui sopra comprende, oltre al trasporto, l’intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione.

martedì 30 ottobre 2018

In caso di licenziamento collettivo in procedura di concordato occorre rispettare la procedura ex l. 223 del 1991?
Cassazione 25-07-2017, n. 18286 

Con sentenza n. 435/2014, depositata il 13 novembre 2014, la Corte di appello di Brescia respingeva il gravame proposto da P.L. e altri lavoratori, già dipendenti di Siderimpex S.p.A., nei confronti della
sentenza del Tribunale di Cremona, che ne aveva rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'accertamento dell'inefficacia del recesso loro comunicato in data 20 gennaio 2012 all'esito di procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991.

La Corte di appello, come già il primo giudice, riteneva superflue le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9, posto che, essendo stata la società ammessa alla procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni, era definitivamente venuta meno l'attività aziendale e che - come era da ritenersi pacifico - tutti i dipendenti erano stati, senza esclusione, licenziati e collocati in mobilità; con la conseguenza che non vi era stata, nella specie, alcuna scelta da operare (se non quella a monte del datore di lavoro, insindacabile ai sensi dell'art. 41 Cost., di cessare definitivamente l'attività) e che
non vi era alcun criterio di selezione dei lavoratori che dovesse essere applicato.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con tre motivi, assistiti da memoria, P.L. e altri undici lavoratori; la società ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte del merito ritenuto circostanza pacifica, riconosciuta dagli stessi ricorrenti, che tutti i lavoratori sarebbero stati raggiunti dal licenziamento, per effetto della cessazione dell'attività aziendale, senza peraltro che tale rilievo trovasse riscontro nell'atto di appello, come nei precedenti scritti difensivi, nei quali era stato invece unicamente dedotto che soltanto mediante la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, l'operazione di verifica di tale circostanza sarebbe stata possibile.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e art. 24, commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte, in relazione al caso di definitiva cessazione dell'attività e di licenziamento di tutti i dipendenti, ritenuto la superfluità delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9 L. citata, sul rilievo che in tale caso non vi sarebbero criteri di scelta o modalità applicative da verificare, se non la decisione - già adottata "a monte" e insindacabile in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 41 Cost. - di porre termine all'esercizio dell'impresa, con ciò peraltro omettendo di applicare
alla fattispecie la norma di cui all'art. 24, comma 2, la quale estende all'ipotesi in cui l'impresa intenda cessare l'attività le disposizioni previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi da 2 a 12.

Con il terzo motivo, deducendo il vizio di cui all'art. 360, n. 5, i ricorrenti si dolgono che la Corte, con motivazione carente, abbia ritenuto fatti pacificamente acquisiti l'avvenuta eliminazione dell'intero organico e la cessazione dell'attività aziendale.

E' fondato, e deve essere accolto, il secondo motivo di ricorso.

La Corte non si è, infatti, uniformata al principio di diritto, secondo il quale "in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività d'impresa, seppure il datore di lavoro non è tenuto a specificare i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, le comunicazioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, devono comunque contenere, oltre la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, l'elenco dei lavoratori licenziati, al fine di consentire il controllo sindacale sulla corrispondenza all'intenzione emergente dalla comunicazione iniziale circa il coinvolgimento dell'intero organico nella chiusura dell'insediamento produttivo" (Cass. n. 25737/2016).

Al riguardo, si deve ribadire che la procedura disciplinata dalla L. n. 223 del 1991 trova applicazione, per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, anche ai licenziamenti conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo, con la precisazione che, per effetto di tale estensione, la tutela opera nei limiti della compatibilità della disciplina richiamata con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale e cioè, in sostanza, nella prospettiva di rendere possibile il controllo sindacale sulla effettività della scelta datoriale di porre termine all'esercizio
dell'impresa.

Si è invece ritenuto, ad es., che il datore di lavoro non è obbligato a specificare, nella comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4 i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, atteso che tale informazione si giustifica in relazione ad un possibile reimpiego dei lavoratori in alternativa al ricorso alla mobilità, ovvero nella prospettiva di una mera riduzione di personale, che è ipotesi diversa da quella di cessazione dell'attività aziendale (Cass. n. 7169/2003).

E', tuttavia, chiaro che, in tale ultima ipotesi, soltanto attraverso la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascuno "del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia", così come espressamente stabilito dall'art. 4, comma 9, le organizzazioni sindacali sono poste in grado di verificare e controllare l'effettivo rispetto, da parte dell'impresa, della corrispondenza degli esiti finali della procedura all'intenzione, manifestata nella comunicazione di avvio, in ordine al coinvolgimento dell'intero organico aziendale nella chiusura dell'insediamento produttivo.

Tale comunicazione alle organizzazioni sindacali risulta invece, nel caso di specie, totalmente omessa, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale (cfr. sentenza, P. 9).

Nell'accoglimento del secondo motivo di ricorso restano assorbiti il primo e il terzo. La sentenza n. 435/2014 della Corte di appello di Brescia deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nei procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

lunedì 29 ottobre 2018

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per inidoneità ritenuto illegittimo quale tutela determina in forza dell'art. 18 della legge 300 del 1970


Cass. 22/10/2018, n. 26675

In caso di illegittimità del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore – sia esso assunto come disabile, ovvero anche nel caso di inidoneità sopravvenuta - dovuta a violazione dell'obbligo di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute, deve ritenersi applicabile la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 novellato.

sabato 27 ottobre 2018

Come è disciplinato l'orario di lavoro nel ccnl farmacie private?

Art. 18 La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso. La durata normale dell’orario di lavoro di 40 ore settimanali può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all’anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L’orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali. 

Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le Parti si incontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 108, 2° comma del presente CCNL, per definire la pratica realizzazione di quanto sopra. 

Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue: ai sensi dell’art. 4, quarto comma, D. lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente comma. 

giovedì 25 ottobre 2018

Qual'è la sfera di applicazione del ccnl farmacie private?

Validità e sfera di applicazione del contratto 
Art. 1 
I1 presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia. Quanto sopra in funzione del fatto che l’esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l’esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco. 

Art. 2 

Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti e accordi collettivi, a qualsiasi livello stipulati, gli usi e/o le consuetudini, riferentisi alla medesima categoria indicata nella sfera di applicazione.

mercoledì 24 ottobre 2018

Come disciplina le mansioni il ccnl farmacie private?

Classificazione del personale 

Art. 3 La classificazione unica del personale dipendente da farmacisti titolari di farmacie private è strutturata su 7 livelli. 
La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in farmacia. 

Art.4 Il personale di cui al presente Contratto è così classificato: Area quadri A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1° e 2° comma dell'art. 2 della legge citata, viene attribuita la qualifica di quadro, in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. 

Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista Collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal farmacista collaboratore. 

Primo livello super 
Farmacista Direttore di farmacia - 

Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al primo livello super, la qualifica di Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12 della legge 475/68 e successive modificazioni e art. 7 della legge 362/91 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel primo livello super. 

Primo livello 
Farmacista Collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. 
Farmacista Collaboratore

Il Farmacista Collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo 11 della legge 475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello. 

In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata «indennità speciale quadri» il cui ammontare è riportato nell'allegata tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità. 

Secondo livello 

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori: 
—contabile con mansioni di concetto; 
—corrispondente con mansioni di concetto; 
—magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura. 

Terzo livello 

Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza: 
—coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici. 

Quarto livello 

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite: 

—addetto di laboratorio; 
—cassiere con mansioni d'ordine; 
—commesso d'ordine anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. 1265/1934); 
—contabile d'ordine;
 —magazziniere.

 Quinto livello 

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica 
—conducente di automezzi;
—fattorino interno ed esterno. 

Sesto livello 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche: 
—addetto alle pulizie; 
—personale di fatica.

martedì 23 ottobre 2018

Quali professioni possono essere oggetto di lavoro autonomo?

Cass. civ. Sez. II Ord., 18/10/2018, n. 26264

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. 






lunedì 22 ottobre 2018

Quali sono i requisiti necessari per l'iscrizione ad Inarcassa?

Cass. Num. 20389 Anno 2018

Questa Corte esaminando fattispecie similari alla presente, ha rilevato che "In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla 
professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità". ( Cass. n. 14684/2012; Cass. n. 5827 dei 08/03/2013, Cass. n. 9076 del 15/04/2013; Cass. n.1347/2016) Sulla scorta dei principi già rilasciati da questa Corte , deve evidenziarsi il rilievo che assume, ai fini dell'iscrizione, l'oggettiva valutazione dell'attività svolta, avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il bagaglio professionale a cio' collegato, solo un peso indiretto costituito, eventualmente, dall'utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo conseguito. In sostanza alcun effetto deve attribuirsi alla circostanza che il Viglione fosse ingegnere, dovendosi invece valutare l'attività concreta svolta dallo stesso. In particolare il possesso di una laurea in ingegneria nucleare ed il bagaglio culturare a cio' conseguente, risultano elementi estranei alla concreta attività di analisi marketing in quanto non riconoscibili nella attività svolta dal Viglione. Deve quindi escludersi che nel caso in esame sia riscontrabile lo " speciale contributo fornito dal professionista", in ragione delle sue specifiche competente legate al titolo posseduto, anche in settori tradizionalmente estranei alla struttura formativa del professionista, tale quindi da influire direttamente nell'attività svolta e da connotarla significativamente. (Cass. n. 1347/2016; Cass. n. 9056/2016).



sabato 20 ottobre 2018

Un lavoratore con due rapporti part time in caso di messa in mobilità da parte di uno dei due datori di lavoro ha diritto alla relativa indennità? 

Cass. 17/10/2018, n. 26027
In tema di mobilità, il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale c.d. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista, per l'iscritto alle liste di mobilità, dall'art. 8, comma 6 della L. 23 luglio 1991 n. 223, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione.

giovedì 18 ottobre 2018

Come deve essere valutata la tempestività del licenziamento in caso di superamento del comporto?

Cass. 12/10/2018, n. 25535

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto la valutazione del tempo decorso fra la data del superamento del periodo di comporto e quella del licenziamento, al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto, va condotta con criteri di minor rigore rispetto al licenziamento per giusta causa, apprezzando l'intero contesto delle circostanze all'uopo significative, tuttavia il giudizio sulla tempestività, o meno, del recesso non può conseguire alla rigida e meccanica applicazione di criteri temporali prestabiliti, ma va condizionato ad una compiuta considerazione di ogni significativa circostanza idonea ad incidere sulla valutazione datoriale circa la sostenibilità o meno delle assenze del lavoratore in rapporto, da un lato, con le esigenze del lavoratore medesimo e, dall'altro, con le esigenze dell'impresa, in un'ottica delle relazioni aziendali improntata ai canoni della reciproca lealtà e buona fede.

mercoledì 17 ottobre 2018

In cosa consistono le stock option?


Cass. 22-07-2016, n. 15217


Si premetta che l’utilizzo delle stock option costituisce una particolare forma di distribuzione di azioni ai dipendenti.

Mentre grazie all’art. 2349 c.c. una societa’ puo’, con delibera dell’assemblea straordinaria, assegnare utili ai propri dipendenti emettendo per lo stesso importo speciali categorie di azioni da assegnare loro individualmente, con l’art. 2441 c.c., comma 8 si consente che l’assemblea straordinaria deliberi un aumento di capitale e contestualmente conferisca ai lavoratori il diritto di sottoscrivere le corrispondenti azioni (solitamente ad un prezzo piu’ basso).

In quest’ultimo ambito si inserisce quella forma atipica di distribuzione delle azioni che va sotto il nome di stock option: la societa’ predispone piani nei quali riserva ai dipendenti (o anche soltanto ad una loro determinata categoria, oppure a singoli) la facolta’ di esercitare un’opzione di acquisto di azioni della societa’ medesima ad un prezzo bloccato ed entro una determinata scadenza.

In tal modo il lavoratore ha la possibilita’ di sottoscrivere azioni della societa’ nel termine indicato dal piano (termine che non puo’ essere modificato fino alla scadenza dell’opzione) e ad un prezzo fissato al momento dell’offerta.

La finalita’ e’ quella di incentivare la produttivita’ e di fidelizzare i dipendenti, i quali a loro volta hanno la possibilita’ di realizzare una plusvalenza (che costituisce reddito da lavoro dipendente: cfr. Cass. n. 11214/11), che consiste nella differenza tra il valore di mercato che le azioni hanno maturato nel periodo in cui l’opzione era valida e il prezzo fissato al momento dell’offerta.

Si tratta, dunque, d’una diffusa forma di retribuzione mediante partecipazione agli utili, il che e’ consentito dall’art. 2099 c.c., u.c..

Dunque, avendo le stock option natura retributiva, ogni controversia (fra la societa’ e il suo dipendente) in ordine alla loro spettanza rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo il rito speciale, a meno che i contratti collettivi non la compromettano in arbitri (v. art. 806 c.p.c.).

Ma nel caso di specie la clausola compromissoria era contenuta semplicemente nel regolamento del piano di stock option (come si afferma nello stesso ricorso) e non nel contratto collettivo.

martedì 16 ottobre 2018

Come è disciplinato il patto di prova nel ccnl autoscuola Cgil Cisl Uil Unesca?

Art. 4 (Periodo di prova)

1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 4 mesi per gli impiegati di 5° livello nonché per il personale da adibire all'attività di insegnate o di istruttore di guida o di nautica;
- 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello.
Resta fermo il periodo di 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.

2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 3.

3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere esercitata da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.

5. Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio ad ogni altro effetto contrattuale.

7. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda.

lunedì 15 ottobre 2018

Come regolamenta il preavviso il ccnl autoscuole CGIL CISL UIL UNASCA?


Art. 31 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
1) mesi quattro per i quadri intermedi;
2) mesi due per tutti gli altri lavoratori.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
2. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
3. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
4. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

venerdì 12 ottobre 2018

Lo sciopero a singhiozzo ad oltranza è legittimo?

Pretura Vicenza, 07/04/1981 

Ove, come nella specie, lo sciopero a singhiozzo programmato ad oltranza in azienda a ciclo continuo, comprometta l'organizzazione istituzionale dell'azienda, va ordinato ai componenti del consiglio di fabbrica ed alle maestranze di desistere immediatamente dallo sciopero programmato e di cessare dal porre in essere comportamenti lesivi di diritti costituzionalmente garantiti. 

giovedì 11 ottobre 2018

Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori determina il diritto al pagamento del relativo trattamento?

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/06/2018, n. 16698 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la reggenza di un ufficio dirigenziale è contraddistinta dalla straordinarietà e temporaneità; pertanto, ove tale situazione si protragga senza che, nei limiti temporali ordinari, sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante, al dipendente che svolge mansioni dirigenziali va riconosciuta la corresponsione dell'intero trattamento economico previsto - ivi ricompresa la retribuzione di posizione e quella di risultato - in applicazione del principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2012) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 15/01/2018, n. 752 

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in assenza di un atto formale di preposizione all'ufficio momentaneamente sprovvisto di titolare, affinché si possa configurare l'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, è necessario che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni dirigenziali ad un ispettore generale dell'Inps, in sostituzione della dirigente assente per maternità, valorizzando la sola sottoscrizione dei prospetti relativi alla distribuzione del lavoro straordinario, senza procedere alla preliminare individuazione dei compiti riservati alla titolare dell'ufficio). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2011) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 05/01/2018, n. 157 

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art 3, comma 79, della l. n. 244 del 2007) e dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif., in l. n. 863 del 1984, qualora il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro venga assegnato a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle indicate nel contratto, ferma la nullità dell'assegnazione, trova applicazione l'art. 52, comma 5, dello stesso d.lgs., sicché il lavoratore avrà diritto a percepire il trattamento retributivo fondamentale previsto dal contratto collettivo per la qualifica corrispondente alla prestazione resa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/01/2012) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 15/01/2015, n. 616 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori (nella specie, per la reggenza di sede INAIL per la durata complessiva di un anno nelle more della copertura dell'incarico), spettante ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si traduce in un rigido automatismo, con erogazione al dipendente di un trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori, essendo sufficiente, anche per l'osservanza dell'art. 36 Cost., la somministrazione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza, la cui determinazione può essere derivata anche da una norma collettiva. (Rigetta, App. Brescia, 08/11/2008)

mercoledì 10 ottobre 2018

Come sono disciplinate le prestazioni occasionali dopo il DL 2018 n. 87?





ART. 54-bis DL 50 del 2017 Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale 

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro (220).



2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.


3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.


5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.


6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;
b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 .



7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.



8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti , purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: 

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.



8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 


9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.


10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c)insegnamento privato supplementare; c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 


11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.


12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.


13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.


14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori; 
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.



15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS. 


16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.


17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. 


18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.


19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 


20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 


21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.


martedì 9 ottobre 2018

Quando si ha unicità del rapporto di lavoro quando uno stesso lavoratore presti la propria attività a favore di più soggetti?





Cass. 28-03-2018, n. 7704




3. per costante giurisprudenza, si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (cfr., ex aliis, Cass. 10 giugno 1986, n. 3844; Cass. 20 ottobre 2000, n. 13904; Cass. 5 marzo 2003, n. 3249; Cass. 2 luglio 2015, n. 13646). Lo stesso dicasi qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale (da non confondersi con quello di cui all'art. 2359 c.c.), tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11275; Cass. 14 marzo 2006, n. 5496);

4. nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società convenute, ritenendo preordinato in frode alla legge il frazionamento di un'unica attività fra le stesse ed individuato, sulla base di tale premessa logica, la sanzione per il licenziamento illegittimo, disponendo la reintegra nei confronti della Ge.Sco. Service 2005 soc. coop. a r.l. (con la quale il rapporto di lavoro era stato formalmente instaurato), ha limitato la condanna al risarcimento del danno nei confronti di tale società escludendo l'obbligo solidale della Reim s.r.l.;

tale esclusione è tuttavia contrastante con l'indicata premessa circa l'esistenza di un unico centro di imputazione e della conseguente responsabilità solidale di entrambe le società;

è pur vero che l'art. 18 dello St. lav. prevede la condanna al risarcimento in stretta connessione con quella alla reintegra, ma, fermo restando il comune presupposto di tali due statuizioni (costituito dall'illegittimità del licenziamento ascrivibile ad entrambe le società proprio per l'unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro), tale stretta connessione non importa che il lavoratore interessato non possa restringere la propria domanda (all'atto dell'introduzione di lite o nel suo prosieguo) chiedendo la reintegra nei confronti di una sola delle società e il risarcimento a carico di entrambe, noto essendo che la caratteristica della solidarietà passiva è quella di consentire al creditore di rivolgersi contro entrambi i debitori in solido o soltanto contro uno di essi;

4. in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma affinchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame attenendosi ai sopra indicati principi.

lunedì 8 ottobre 2018

Come sono disciplinate le proroghe ed i rinnovi dei contratti a termine nel caso di stagionalità?

In base all'art. 21 come modificato dal DL 2018 n. 87

Art. 21. Proroghe e rinnovi

01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 

......

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

venerdì 5 ottobre 2018

Quali soggetti sono abilitati a verificare la regolarità contributiva?

In base all'art. 1 del DM 30 gennaio 2015

Art. 1. Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, c

giovedì 4 ottobre 2018

In cosa consiste la giusta causa di licenziamento?

Cass. 02/10/2018, n. 23878

In tema di licenziamento, la giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare. Peraltro, quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici.

mercoledì 3 ottobre 2018

In caso di cessione di azienda e fallimento della cedente è possibile insinuarsi nel fallimento della società cedente per la quota maturata?

Cass. 01/10/2018, n. 23775

Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro ed in quanto credito non esigibile al momento della cessione dell'azienda, quello avente ad oggetto il t.f.r. fino a quel momento maturato, non può essere ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente.

martedì 2 ottobre 2018

Cosa deve essere allegato e provato in ricorso in caso di demansionamento?

Cass. 20 luglio 2018 n. 19434

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio – dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.

lunedì 1 ottobre 2018



Che tutele sono riconosciute al whistleblower nel pubblico impiego




In base all'art. 54 bis del dlgs 165 del 2001

Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.


2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.


3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.


4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.


6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.


7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.


8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.


9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.