Come è disciplinato l'orario di lavoro nel ccnl farmacie private?
Art. 18
La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo
mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche
cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia
e delle esigenze del lavoratore stesso. La durata normale dell’orario di lavoro di 40 ore settimanali può essere
anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all’anno per un
massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L’orario settimanale non potrà, comunque,
superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. In
sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.
Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livello regionale in presenza di
particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le Parti si incontreranno
a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 108, 2° comma del presente CCNL, per definire la
pratica realizzazione di quanto sopra.
Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di
continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue:
ai sensi dell’art. 4, quarto comma, D. lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie
sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente comma.
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