Quali sono i requisiti necessari per l'iscrizione ad Inarcassa?
Cass. Num. 20389 Anno 2018
Questa Corte esaminando fattispecie similari alla presente, ha rilevato che "In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla
professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità". ( Cass. n. 14684/2012; Cass. n. 5827 dei 08/03/2013, Cass. n. 9076 del 15/04/2013; Cass. n.1347/2016) Sulla scorta dei principi già rilasciati da questa Corte , deve evidenziarsi il rilievo che assume, ai fini dell'iscrizione, l'oggettiva valutazione dell'attività svolta, avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il bagaglio professionale a cio' collegato, solo un peso indiretto costituito, eventualmente, dall'utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo conseguito. In sostanza alcun effetto deve attribuirsi alla circostanza che il Viglione fosse ingegnere, dovendosi invece valutare l'attività concreta svolta dallo stesso. In particolare il possesso di una laurea in ingegneria nucleare ed il bagaglio culturare a cio' conseguente, risultano elementi estranei alla concreta attività di analisi marketing in quanto non riconoscibili nella attività svolta dal Viglione. Deve quindi escludersi che nel caso in esame sia riscontrabile lo " speciale contributo fornito dal professionista", in ragione delle sue specifiche competente legate al titolo posseduto, anche in settori tradizionalmente estranei alla struttura formativa del professionista, tale quindi da influire direttamente nell'attività svolta e da connotarla significativamente. (Cass. n. 1347/2016; Cass. n. 9056/2016).
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