giovedì 11 ottobre 2018

Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori determina il diritto al pagamento del relativo trattamento?

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/06/2018, n. 16698 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la reggenza di un ufficio dirigenziale è contraddistinta dalla straordinarietà e temporaneità; pertanto, ove tale situazione si protragga senza che, nei limiti temporali ordinari, sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante, al dipendente che svolge mansioni dirigenziali va riconosciuta la corresponsione dell'intero trattamento economico previsto - ivi ricompresa la retribuzione di posizione e quella di risultato - in applicazione del principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2012) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 15/01/2018, n. 752 

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in assenza di un atto formale di preposizione all'ufficio momentaneamente sprovvisto di titolare, affinché si possa configurare l'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, è necessario che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni dirigenziali ad un ispettore generale dell'Inps, in sostituzione della dirigente assente per maternità, valorizzando la sola sottoscrizione dei prospetti relativi alla distribuzione del lavoro straordinario, senza procedere alla preliminare individuazione dei compiti riservati alla titolare dell'ufficio). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2011) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 05/01/2018, n. 157 

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art 3, comma 79, della l. n. 244 del 2007) e dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif., in l. n. 863 del 1984, qualora il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro venga assegnato a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle indicate nel contratto, ferma la nullità dell'assegnazione, trova applicazione l'art. 52, comma 5, dello stesso d.lgs., sicché il lavoratore avrà diritto a percepire il trattamento retributivo fondamentale previsto dal contratto collettivo per la qualifica corrispondente alla prestazione resa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/01/2012) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 15/01/2015, n. 616 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori (nella specie, per la reggenza di sede INAIL per la durata complessiva di un anno nelle more della copertura dell'incarico), spettante ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si traduce in un rigido automatismo, con erogazione al dipendente di un trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori, essendo sufficiente, anche per l'osservanza dell'art. 36 Cost., la somministrazione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza, la cui determinazione può essere derivata anche da una norma collettiva. (Rigetta, App. Brescia, 08/11/2008)

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