Un lavoratore con due rapporti part time in caso di messa in mobilità da parte di uno dei due datori di lavoro ha diritto alla relativa indennità?
Cass. 17/10/2018, n. 26027
In tema di mobilità, il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale c.d. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista, per l'iscritto alle liste di mobilità, dall'art. 8, comma 6 della L. 23 luglio 1991 n. 223, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione.
In tema di mobilità, il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale c.d. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista, per l'iscritto alle liste di mobilità, dall'art. 8, comma 6 della L. 23 luglio 1991 n. 223, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione.
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