Per alcune attività
lavorative è possibile l’accertamento preventivo dello stato di tossico
dipendenza?
L’art. 125 del Dpr 1990 n. 309 al comma 1 ha stabilito:
“Gli appartenenti alle categorie
di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la
incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza
di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad
accertamenti periodici”.
Il medesimo decreto in base al comma 2 aveva stabilito che “Il
decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e
le relative modalità”.
Secondo il comma terzo “In caso di accertamento dello stato
di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è
tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che
comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi”.
Quali sanzioni:
In base al comma 4 “In caso di inosservanza delle
prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro
25.822 (lire cinquanta milioni)”
Quali attività
Il provvedimento 30/10/2007 n.
99/Conferenza Unificata stato Regioni ha emanato l’intesa Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6
della legge 2003 n. 131 in
materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza stabilendo le mansioni
che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di
terzi.
In base all’allegato 1 del
provvedimento le mansioni sono:
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per
l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8
del rd 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi
di artificio (di cui al RD 1940 n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di
cui al DPR 1956 n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione
di impianti nucleari (di cui al DPR 1970 n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attività
di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali
per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per
la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il
certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano
merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente
alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che
esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di
sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della
circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o
più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario
navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione
del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle
acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite a noleggio;
e) personale addetto alla
circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione
governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e
impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori,
manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di
apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con
pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima
categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato
maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e
passeggeri, nonchè il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare,
dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti
di assistenza al volo;
i) personale certificato dal
registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di
navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di
controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine
di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie
degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della
detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Quale procedura?
4. Accertamenti sanitari
preventivi di screening.
1 . Il datore di lavoro, prima di
adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui
all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato,
provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli
il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all'atto
dell'assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e
successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del
lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza
di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici
tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione, secondo le modalità
definite nell'art. 8.
3. A seguito degli
accertamenti di cui al comma precedente, il lavoratore risultato positivo ai
tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità temporanea, viene
inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze
(SERT) dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attività
produttiva o in cui risiede il lavoratore, o alle altre strutture sanitarie
indicate all'art. 2, rispettivamente competenti.
4. Qualora gli ulteriori
accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura sanitaria competente
evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà
sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo
inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
5. Il medico competente entro
trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2 comunica la data ed il luogo
della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.
Modalità
Come devono essere
fatti gli accertamenti
In base all’art. 8 dell’intesa:
1. Gli accertamenti di assenza di
tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati nel rispetto
della dignità e della libertà della persona.
2. Le procedure diagnostiche e
medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di
custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresì le tecniche
analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi,
garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise.
3. La struttura sanitaria
competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza dei
campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la
corretta conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonchè
per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi.
4. La struttura sanitaria
competente dà immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico
competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro
e al lavoratore interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va
altresì inoltrata al Ministero dei trasporti.
5. Il lavoratore di cui sia
accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla
comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio
per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
6. La ripetizione di indagini sui
campioni biologici è effettuata sul medesimo campione oggetto
dell'accertamento.
Controlli periodici
5. Accertamenti sanitari di
diagnosi di tossicodipendenza.
1. Il datore di lavoro provvede
affinchè i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui
all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con
periodicità annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente
ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti
sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il
lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria
locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti
di cui all'art. 2.
2. Al fine di non pregiudicare
l'attività lavorativa, il medico competente concorda con il datore di lavoro
l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti
sanitari.
3. Gli accertamenti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) sono effettuati dal Servizio per le
tossicodipendenze in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga
motivatamente necessario, o dalle altre strutture sanitarie di cui all'art. 2
rispettivamente competenti.
4. Il datore di lavoro informa il
lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove
l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato
per l'accertamento.
5. Nel caso in cui il lavoratore
non si sottoponga all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, la
struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo
accertamento.
6. Nel caso in cui il lavoratore
non si sottoponga, senza giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma
5, il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle
mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga
accertata l'assenza di tossicodipendenza.
7. La sospensione intervenuta ai
sensi del comma 6 non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di
lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, trovando
applicazione la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al
settore lavorativo di appartenenza.
8. Per il lavoratore che non si
sottopone al controllo sanitario di cui al comma 5, trovano applicazione le
sanzioni di cui all'art. 93, comma 1, lettera b) del Dlgs 626 del 1994.
9. Nei confronti del datore di
lavoro, che non ottempera alle disposizioni relative all'obbligo della
cessazione da parte del lavoratore dall'espletamento delle mansioni in caso di
accertamento dello stato di tossicodipendenza, trova applicazione la sanzione
prevista dall'art. 125 comma 4 DPR 309 del 1990
Effetti
dell’accertamento
9. Effetti dell'accertamento
della tossicodipendenza.
1. In caso di esito positivo
degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art. 4, il giudizio del
medico competente, di temporanea inidoneità alla mansione, potrà essere
modificato positivamente ove venga esclusa dal SERT una condizione di
tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Il medico competente
al fine di certificare l'idoneità alla mansione provvederà, in maniera
individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a effettuare
controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da parte del
lavoratore.
2. In caso di esito positivo
degli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 il datore di lavoro è tenuto a
far cessare il lavoratore interessato dall'espletamento delle mansioni comprese
nell'elenco di cui all'allegato 1.
3. Il lavoratore del quale sia
stata accertata la tossicodipendenza può essere adibito a mansioni diverse da
quelle comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fermo restando il diritto
alla conservazione del posto di lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124 DPR
1990 n. 309, e successive modificazioni.
In base all’art. 124 del DPR 1990
n. 309
“I lavoratori di cui viene
accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità
sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,
comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi
di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare
specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più
favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il
trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi,
economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati
civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un
tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa
senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessità.
3. Per la sostituzione dei
lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1 secondo comma lettera b. legge 1962 n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono
avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le
disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti
psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelli che, per
il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualità di
agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti
dall'art. 2 legge 1986 n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione
dal servizio