Come è disciplinata l’indennità di cassa nel ccnl logistica?
Art. 15 – Indennità di cassa e maneggio denaro
1. All'impiegato con qualifica di
cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5% della
retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici
di anzianità e eventuali altri aumenti comunque denominati.
2. Agli altri lavoratori, che
hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa
nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma.
3. Questa indennità non sarà
corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo
abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le
eventuali mancanze nella resa dei conti. Gli interessi derivanti da eventuali
cauzioni andranno a beneficio del lavoratore.
4. Le somme anticipate dalle
aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di fondo spese non sono da
considerarsi ai fini della corresponsione dell'indennità di cassa per maneggio
denaro.
Dichiarazione a verbale
Agli impiegati non qualificati
cassieri, cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta la
maggiorazione del 5%, tale indennizzo verrà mantenuto e corrisposto fintantoché
gli stessi esplichino le mansioni suddette. Norma transitoria per CCNL
Assologistica I lavoratori a cui era applicato il CCNL Assologistica alla data
del 29 gennaio 2005, mantengono le precedenti condizioni.
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