Come è sanzionata la violazione del diritto al riposo giornaliero?
In base al comma 1 dell’art. 7
del Dlgs 2003 n. 66: “ferma
restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a
undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero
deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”.
Sulla scorta dell’art. 7 l’art.
18 bis del Dlgs 66 del 2003 comma 4 prevede “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 7 comma 1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata
in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 600 a
2.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa è da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta
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