mercoledì 15 giugno 2016

Come è sanzionata la violazione del diritto al riposo giornaliero?

In base al comma 1 dell’art. 7 del Dlgs 2003 n. 66:   “ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”. 

Sulla scorta dell’art. 7 l’art. 18 bis del Dlgs 66 del 2003 comma 4 prevede  “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 7 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100  a 300  euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 600  a 2.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 1.800 a 3.000  euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta



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