Com'è sanzionato il superamento del monte straordinari ammesso dalla
contrattazione collettiva o il mancato computo a parte del lavoro
straordinario?
In base ai commi 3 e 5 dell’art. 5
del Dlgs 66 deel 2003:
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e
compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi
di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in
alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori
usufruiscano di riposi compensativi.
L’art. 18 bis del Dlgs 66 del
2003 stabilisce: “6 La violazione delle
disposizioni previste dall'art. 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione
amministrativa da 25 a
154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è
verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative,
la sanzione amministrativa va da 154
a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta”.
Nessun commento:
Posta un commento