Cosa comporta l’omissione
delle registrazioni o denunce obbligatorie per il datore di lavoro?
In base all’art. 37 l . 1981 n. 689: “1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al
fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi
sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o
denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o
in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni
quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
non inferiore al maggiore importo fra euro 2582,28 mensili e il cinquanta per
cento dei contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione
accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel
registro di cui all'art. 335 CPP, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche
attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare
comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o
dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario”.
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