Come sono disciplinate le ferie nel ccnl per i Dipendenti di Aziende e
Cooperative esercenti attività del settore servizi Cisal?
Art. 98 - Il Lavoratore
dipendente di cui al presente CCNL matura un periodo di ferie annuali nella
misura di 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore
lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore
settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche.
Le ferie saranno godute in
periodi settimanali e non potranno essere frazionate in più di due periodi,
esse non irrinunciabili.
È facoltà del Datore di lavoro,
in accordo con il Lavoratore, fissare, entro il periodo di ferie estive, un
periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta
settimana.
Il Datore di lavoro potrà
richiamare il Lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie, fermo
restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in
epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute
per il rientro.
Durante il periodo di ferie
spetta al Lavoratore dipendente la Retribuzione Mensile
Normale.
La malattia insorta durante il
periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa, ne sospende il
godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo e il periodo di ferie
non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento
successivo, previo accordo con l’Azienda.
In caso di licenziamento o di
dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle
ferie maturate e non godute.
Il periodo di preavviso non può
coincidere con il periodo di ferie salvo diverso accordo con la Parte che lo riceve.
“La maturazione del rateo mensile
di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei
di 13°. Pertanto, ai fini della maturazione del rateo di ferie del lavoratore
in forza, le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano come mese
intero.”
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