I procedimenti di lavoro sono esenti?
In base all’articolo unico della l.
1958 n. 319 come modificata dall’art. 10 della legge 1973 n. 533 “Gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti
rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di
conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o
previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite
di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, del DPR 2002 n. 115.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla
esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse
negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per
prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e
di liquidazione coatta amministrativa.
…
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di
cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile”.
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