Come è regolamentato il TFR nel ccnl per i dipendenti di Aziende e
Cooperative esercenti attività del settore Servizi?
Art. 104 - Trattamento di Fine
Rapporto –
In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il trattamento di fine rapporto
previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n.297.
La retribuzione annua da prendere
a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato Art.
2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali Mensili dell’anno e
delle quote di tredicesima mensilità spettanti.
Non sono in ogni caso computabili
ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese,
i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni
per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente
corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione
della prestazione quali indennità di turno notturno e simili, e le
retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello.
Il trattamento di cui sopra si
calcola, ai sensi dell’Art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione
Mensile Normale e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di
mese uguali o superiori a 15 giorni.
Art. 105 - Trattamento di Fine
Rapporto: corresponsione –
Il trattamento di fine rapporto
deve essere corrisposto all'atto della retribuzione del mese di cessazione dal
servizio, dedotto quanto eventualmente dovuto dal Dipendente. Ai fini della
corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio
1982, n. 297, è ammesso liquidare il TFR entro 30 giorni dalla scadenza del
normale pagamento delle competenze di fine rapporto.
Dalla scadenza di cui al
precedente comma, nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al Lavoratore,
sarà corrisposto un interesse del 3% superiore al tasso ufficiale di sconto.
Resta comunque impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede
giudiziale.
L'importo così determinato s’intende
comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al
trattamento di fine rapporto.
Art. 106 - Trattamento di Fine
Rapporto: anticipazioni –
Ai sensi dell’Art. 2120 c.c. il Lavoratore,
con almeno 8 anni di servizio presso l’Azienda, quando mantiene presso la
stessa il TFR, può chiedere per iscritto, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione
non superiore al 70% del trattamento maturato al momento della richiesta.
La richiesta deve essere
giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per
terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa d’abitazione
per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Le richieste saranno soddisfatte
annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al comma
precedente, e comunque del 4% del numero totale dei Dipendenti, con il minimo
di uno.
Ai sensi dell’Art. 7 della L. 8
marzo 2000, 53, il Trattamento di Fine Rapporto può essere anticipato anche ai
fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all’Art. 7, comma 1, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, e di cui agli Artt. 5
e 6 della L. 53/2000. L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla
retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le
medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al Trattamento di Fine Rapporto, comunque denominate,
spettanti a Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro pubblici e privati.
Ai sensi dell’Art. 2120 c.c.,
ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per l’acquisto
della prima casa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a
condizione che il Lavoratore produca all’Azienda il verbale d’assegnazione,
ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1. l’atto costitutivo della
società cooperativa;
2. la dichiarazione del legale
rappresentante della società cooperativa, autenticata dal notaio, che attesti
il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell’importo
richiesto per la costruzione sociale;
3. la dichiarazione che attesti l’impegno
del Socio dipendente a far pervenire all’Azienda il verbale d’assegnazione;
4. l’impegno del Socio dipendente
alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante ritenuta sulle
retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Fermi restando i limiti e le
condizioni di cui all’Art. 2120 c.c., e con priorità riconosciuta alle fattispecie
di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse
anche:
2. al fine di sostenere spese
connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture sanitarie
pubbliche;
3. alla Lavoratrice madre e al
Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso d’utilizzo dell’intero
periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza frazionamenti e senza soluzione
di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
La priorità nell’accoglimento
delle domande di anticipazione sarà accordata alle necessità di sostenere spese
sanitarie.
Nel corso del rapporto di lavoro
l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.
L’anticipazione è detratta, a
tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante al Lavoratore al
momento dell’erogazione dell’anticipazione.
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