Che sanzioni determina la
mancata consegna al lavoratore della busta paga o di omissione o inesattezza
nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga?
In base all'art. 5 della L.
05/01/1953 n. 4 “salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del
prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su
detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa
pecuniaria da 150 a
900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un
periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore
a dodici mesi la sanzione va da 1.200
a 7.200 euro.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui
agli articoli precedenti[1] attraverso la consegna
al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del
lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore
di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39 comma 7, del
DL 2008 n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla l. 2008 n. 133, e
successive modificazioni .
In particolare in base al comma 5
art. 39 legge 2008 n. 112 “ Con la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico
del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953 n. 4” .
[1] Art. 1 È
fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione
della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un
prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica
professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli
assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta
retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la
firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le società cooperative sono tenute alla
compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i
propri soci dipendenti
2. Le singole annotazioni sul
prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite
sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.
3. Il prospetto di paga deve essere
consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la
retribuzione.
4. La norma contenuta nel
precedente art. 1 non si applica:
a) alle Amministrazioni dello Stato ed
alle relative Aziende autonome;
b) alle Regioni, alle Province ed ai
Comuni;
c) alle aziende agricole che impiegano
nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative
non superiori a 3000;
d) ai privati datori di lavoro per il
personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
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