In caso di
costituzione del convenuto ed eccezione di prescrizione il ricorrente può
fornire prova dell’interruzione della prescrizione in udienza?
Come indicato da Cass. civ. Sez.
III, 20/03/2006, n. 6092 “L'eccezione di interruzione della
prescrizione, che è una controeccezione, integra un'eccezione in senso lato e
non in senso stretto, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base
di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, la cui deduzione,
pertanto, non è soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto
per il rito del lavoro dagli artt. 416 e 437” (Cassa con rinvio, App.
Napoli, 18 Luglio 2000)
Secondo la Cassazione peraltro l’eccezione
d’interruzione della prescrizione è un eccezione in senso lato così come
stabilito dalle Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite, 27/07/2005, n. 15661[1].
In particolare come indicato da Cass.
civ. Sez. lavoro Sent., 13/06/2007, n. 13783 “L'eccezione di interruzione della
prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, distinta dalla non
omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal
giudice in qualsiasi stato e grado del processo. Detto potere, però, deve
essere esercitato - come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi
- sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali,
ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch'essi ritualmente
acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestività
di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva
acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo
successivo a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione.
Peraltro per Cass., Sezione
Lavoro,sentenza n. 16542 del 2010 e Cass., Sezione lavoro, sentenza n. 25213 del 2009
“l'interruzione della prescrizione può essere dedotta per la prima volta in
sede di appello e il giudice del gravame, chiamato a decidere sulla questione
di prescrizione ritualmente introdotta dal convenuto, può tener conto del fatto
interruttivo, ancorchè non dedotto formalmente dall'attore come
controeccezione, ma sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite
o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito
del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di
ufficio ai sensi dell'art. 421. c.p.c., comma 2, dal giudice, tenuto, secondo
tale norma all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai lini della
decisione, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, rientri nei poteri del
giudice di merito esaminare ogni profilo in ordine alla validità dell'atto
interruttivo anche se non espressamente preso in considerazione nella
precedente fase processuale, trattandosi di circostanze ormai validamente
acquisite all'accertamento devoluto al giudice”[2]
[1] 6. Diverso è il carattere dell'eccezione di
interruzione. Qui l'attore, di fronte all'eccezione di prescrizione, non può
considerarsi titolare di alcuna posizione soggettiva diversa da quella dedotta
in giudizio ma semplicemente è in grado di contrapporre all'eccipiente un fatto
dotato di efficacia interruttiva. L'interesse a giovarsi di questo atto è
compreso nell'interesse sottostante il diritto azionato, nè certo potrebbe
sottostare ad una distinta azione costitutiva. Il legislatore collega
immediatamente l'effetto interruttivo ai fatti previsti dagli artt. 2943 e 2944
cod.civ. onde l'eccezione non amplia i termini della controversia ma - come si
è rilevato in dottrina - concorre a realizzare l'ordinamento giuridico
nell'orbita della domanda, su cui il giudice deve pronunciarsi tota re
perspecta, ossia prendendo in considerazione d'ufficio gli atti interruttivi.
Spetta
dunque a lui di decidere la questione di prescrizione, ritualmente introdotta
dal convenuto attraverso l'eccezione di cui all'art. 2938, tenendo conto del
fatto, anche dedotto in giudizio prima dell'eccezione, idoneo a produrre
l'interruzione, qualora l'attore abbia affermato il proprio diritto ritualmente
e rettamente provandone sussistenza e persistenza.
La
situazione processuale non è diversa da quella che si verifica a proposito
dell'eccezione di rinuncia alla prescrizione, che questa Corte quasi sempre
ritiene rilevabile d'ufficio (Cass. 13 ottobre 1976 n. 3409, 7 febbraio 1996 n.
963, 14 maggio 2003 n. 7411).
Poichè
nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili
soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge
espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il
fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto
potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per
svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto
giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da
sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di
interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso
stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di
elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere,
altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione
della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di
prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al
regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una
controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione.
[2] L'eccezione di interruzione della prescrizione,
in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in
qualunque stato e grado del processo presupponendo, l'esercizio del relativo
potere, la tempestiva allegazione in base a prove documentali - che può anche
essere avanzata per la prima volta in appello rimanendo verificabile,
l'osservanza o meno dei termini di deposito in primo grado, esclusivamente
all'interno di quel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della
corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile l'allegazione, in quanto
non proposta in primo grado, e rilevato d'ufficio la tardività della produzione
documentale). (Cassa con rinvio, App. Roma, 20 Febbraio 2006) Cass. civ. Sez.
lavoro Sent., 16/05/2008, n. 12401
Nessun commento:
Posta un commento