Per quali tipologie di lavoratori non è dovuto lo straordinario nel
ccnl terziario?
Art. 134 Al personale preposto
alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa
con la diretta responsabilità dell’ andamento dei servizi – e cioè i gerenti, i
direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che
partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale – che per il tempo
necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta
servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso
speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno
riconosciuti i seguenti trattamenti:
- la sola maggiorazione del 30%
sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193, per le ore
prestate di domenica;
- la quota oraria della
retribuzione di fatto di cui all’art. 195, e la maggiorazione del 30% da
calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193,
per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;
- la quota oraria della
retribuzione di fatto di cui all’art. 195, e la maggiorazione del 50% da
calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 per
le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di
servizio.
Possono essere eseguiti oltre i
limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione,
costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri
servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti
per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove
straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.
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