Che cosa comporta la violazione dei limiti del lavoro
notturno?
In base all’art. 13 del Dlgs 66
del 2003 “L'orario di lavoro dei
lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro
ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali,
di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite.
E' affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione
delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari
nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizoni della
contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di
orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero,
per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene
stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o
rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di
ogni periodo di ventiquattro ore”.
In base all’art. 18 bis comma 7: “la
violazione delle disposizioni previste dall'art. 1 3 commi 1 e 3, è soggetta
alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
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