Quando operano gli interessi di mora in caso di omissioni contributive?
In base al comma 9 dell’art. 116
della legge 2000 n. 388 “Dopo il
raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste
alle lettere a) e b) del comma 8[1] senza che si sia provveduto
all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi
nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 1973 n. 602”
ovvero “sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a
partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del
pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto
del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”
In particolare:
Ministero delle finanze DM
28/07/2000
1. Gli interessi di mora per
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono confermati nella misura,
già prevista per l'anno 1999, dell'8,4 per cento, in ragione annuale
Agenzia delle Entrate PROV
04/09/2009
1.1 A decorrere dal 1°
ottobre 2009, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 6,8358% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV
07/09/2010
1.1 A decorrere dal 1°
ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV
22/06/2011
1.1 A decorrere dal 1°
ottobre 2011, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,0243% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV
17/07/2012
1.1 A decorrere dal 1°
ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV
04/03/2013
1.1 A decorrere dal 1°
maggio 2013, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte
a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV
10/04/2014
1.1 A decorrere dal 1°
maggio 2014, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte
a ruolo sono determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV
30/04/2015
1.1 A decorrere dal 15
maggio 2015, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte
a ruolo sono determinati nella misura del 4,88% in ragione annuale.
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27/04/2016
[1] 8. I soggetti che non provvedono entro il
termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, sono tenuti:
a)
nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui
ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere
superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge;
b)
in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione
civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione
debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da
parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito
per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i
soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno,
pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione
civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
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