giovedì 9 giugno 2016

Quando operano gli interessi di mora in caso di omissioni contributive?

In base al comma 9 dell’art. 116 della legge 2000 n. 388 “Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8[1] senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 1973 n. 602 ovvero “sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”

In particolare:

Ministero delle finanze DM 28/07/2000
1. Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono confermati nella misura, già prevista per l'anno 1999, dell'8,4 per cento, in ragione annuale
Agenzia delle Entrate PROV 04/09/2009
1.1  A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 6,8358% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV 07/09/2010
1.1  A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV 22/06/2011
1.1  A decorrere dal 1° ottobre 2011, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,0243% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV 17/07/2012
1.1  A decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV 04/03/2013
1.1  A decorrere dal 1° maggio 2013, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale. 
Agenzia delle Entrate PROV 10/04/2014
1.1  A decorrere dal 1° maggio 2014, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV 30/04/2015
1.1  A decorrere dal 15 maggio 2015, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,88% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate PROV 27/04/2016
1. A decorrere dal 15 maggio 2016, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,13 per cento in ragione annuale.





[1] 8.  I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a)  nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; 
b)  in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

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