Per quali attività di può ricorrere al lavoro intermittente?
Con l’interpello INTERPELLO N.
10/2016 effettuato al Ministero del lavoro in relazione all’art. 55, comma 3
del DLGS 81 del 2015 è stato richiesto se “sino all'emanazione dei decreti
richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano
applicazione le regolamentazioni vigenti”, fosse ancora possibile, ricorrere a
prestazioni di lavoro intermittenti secondo quanto indicata nella tabella
allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere
discontinuo.
Secondo la direzione: “Al riguardo, acquisito il parere della
Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni
industriali e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue. Al fine di
rispondere al quesito avanzato, occorre anzitutto ricordare che il ricorso a
prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive
di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – è disciplinato dalla
contrattazione collettiva. In assenza di essa, il Legislatore stabilisce che “i
casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Il Decreto in questione,
emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai
sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente
con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al
Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657
Tale Decreto, al fine di rispondere alla richiesta di chiarimenti
oggetto del presente interpello, è da considerarsi ancora vigente proprio in
forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e,
di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal
R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente”.
In base alla tabella del Dlgs
2657 del 1923, le mansioni di cui si discute sono:
1. Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni,
guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che
svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa)
uscieri e inservienti.
L'accertamento che le mansioni
disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere
continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro
5. Camerieri, personale di
servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in gedere,
carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscali, a meno che nelle particolarità
del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli
estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Pesatori, magazzinieri,
dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto alla
estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti
di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi
quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano
carattere di discontinuità.
9. Cavallanti, stallieri e
addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende
commerciali e industriali.
10. Personale di treno e di
manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle
ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non
partecipino materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici
privati.
13. Personale degli ospedali, dei
manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il
personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei
reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per
deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per
ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in
cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della
assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato
dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
14. Commessi di negozio nelle
città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il
lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con
ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed
operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del
lavoro competente per territorio.
15. Personale addetto alla
sorveglianza degli essiccatoi.
16. Personale addetto alla
sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla
sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua
potabile.
18. Personale addetto agli
impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e
privati.
19. Personale addetto agli
stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto
all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi
di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali.
21. Personale addetto ai servizi
igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di
pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo ,
manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del
Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice
attesa o custodia)
22. Barbieri, parrucchieri da
uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche
in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia
dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme
parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo
dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
23. Personale addetto alla
toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai
gazometri per uso privato.
25. Personale addetto alla
guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe
di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
27. Personale addetto
all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria
della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso
il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle
fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
28. Personale addetto nelle
officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di
trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e
degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato
dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non
assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.
1955.
29. Personale addetto alla
sorveglianza ed all'esercizio:
a) degli apparecchi di
concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di
filtrazione;
c) degli apparecchi di
distillazione;
d) dei forni di ossidazione,
riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di
lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non
rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
e) degli impianti di acido
solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per
l'elettrolisi dell'acqua;
g) degli apparecchi per la
compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e
personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
32. Personale addetto alla
manutenzione stradale.
33. Personale addetto
esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza
degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla
produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto
all'industria della pesca .
35. Impiegati di albergo le cui
mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere
discontinuo (così detti «impiegati di bureau» come i capi e sottocapi addetti
al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano
rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio
dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui
all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue
o di semplice attesa o custodia).
36. Operai addetti alle pompe
stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno
che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e
del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre
1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
37. Operai addetti al
funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno
che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino
gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 .
38. Interpreti alle dipendenze di
alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche
incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a
giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del
caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa .
39. Operai addetti alle presse
per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia
nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
40. Personale addetto al governo,
alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di
allenamento dei cavalli da corsa.
41. Personale addetto
esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti
medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che
fabbricano sieri.
42. Personale addetto ai
corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio
dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del
regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice
attesa o custodia).
43. Artisti dipendenti da imprese
teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli
teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o
teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello
spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
44. Operai addetti esclusivamente
alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50
mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di
discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro.
45. Operai addetti presso gli
aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di
carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi
nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della
discontinuità.
46. Operai addobbatori o
apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro
sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.