sabato 16 luglio 2016

Come è regolamentato il preavviso nel ccnl Uneba?

Art. 71 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.

La  risoluzione  del rapporto di lavoro per il personale assunto  a  tempo indeterminato,  tanto nel caso di licenziamento da parte dell'Ente  quanto in  quello  di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve  essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

I termini di preavviso sono i seguenti:

livello     

Quadri e 1       mesi 3
2                      mesi 2
3S-3                mesi 1
4S-4                gg. 25
5S-5                gg. 25
6S-6                gg. 15
7                      gg. 15

Nel  caso  di dimissioni, i termini di preavviso devono essere  rispettati anche dal lavoratore/trice assunto a tempo determinato.

Al lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato, nel caso di dimissioni senza preavviso, sarà trattenuto un importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso.

I  termini  di preavviso per il personale inquadrato dal livello  4  al  6 compresi,  in  caso di licenziamento da parte dell'Ente, sono incrementati di 15 giorni.

I  termini  di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16  di  ciascun mese.

Ai  sensi  del  comma 2, art. 2118 CC, in caso di mancato  preavviso  alla lavoratrice  o  al  lavoratore sarà corrisposta una indennità  equivalente all'importo  della  retribuzione  di cui all'art.  41,  corrispondente  al periodo di cui al comma 2 del presente articolo, comprensiva dei ratei  di 13a e 14a mensilità.




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