Come è regolamentato il preavviso nel ccnl Uneba?
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
La
risoluzione del rapporto di
lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte
dell'Ente quanto in quello
di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso
scritto a mezzo lettera raccomandata.
I termini di preavviso sono i seguenti:
livello
Quadri e 1
mesi 3
2
mesi 2
3S-3
mesi 1
4S-4
gg. 25
5S-5
gg. 25
6S-6
gg. 15
7
gg. 15
Nel
caso di dimissioni, i termini di
preavviso devono essere rispettati anche
dal lavoratore/trice assunto a tempo determinato.
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato o
determinato, nel caso di dimissioni senza preavviso, sarà trattenuto un importo
equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato
preavviso.
I
termini di preavviso per il
personale inquadrato dal livello 4 al 6 compresi, in
caso di licenziamento da parte dell'Ente, sono incrementati di 15
giorni.
I
termini di preavviso decorrono
dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese.
Ai
sensi del comma 2, art. 2118 CC, in caso di
mancato preavviso alla lavoratrice o
al lavoratore sarà corrisposta
una indennità equivalente all'importo della
retribuzione di cui all'art. 41,
corrispondente al periodo di cui
al comma 2 del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Nessun commento:
Posta un commento