Quali sanzioni
colpiscono il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in
servizio?
In base all’articolo 55-quinquies del
Dlgs 165 del 2001 “1. Fermo quanto
previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre
nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della
pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario
nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.
Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici
non direttamente constatati né oggettivamente documentati”.
Nessun commento:
Posta un commento