Le lavoratrici in maternità possono essere licenziate in caso di
procedure di mobilità?
In base all’art. 54 comma 4 “Durante il periodo nel quale opera il
divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro,
salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta,
sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può
altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai
sensi della legge 1991 n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di
collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda
di cui al comma 3, lettera b)”.
Come indicato da Cass. civ. Sez.
lavoro, 31/07/2013, n. 18363: “il Dlgs
2001 n. 151 art.54 - per la parte che qui interessa - dispone, al comma 1,
che "le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo
di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti
dal Capo 3, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino"; al
terzo comma, che "il divieto di licenziamento non si applica nel
caso:....b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è
addetta;..."; al comma 4, che "durante il periodo nel quale opera il
divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro,
salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è
addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice
non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento
collettivo ai sensi della l. 223 del 1991, e successive modificazioni". Il
Dlgs 2003 n. 115 (Modifiche ed integrazioni al Dlgs 2001 n. 151, recante testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma della l. 2000 n. 53 art. 15), all'art. 4,
comma 2, ha
previsto che: "Al comma 4 dell'art. 54 del testo unico dopo le parole:
"e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "salva
l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività
dell'azienda di cui al comma 3, lett. b)".
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