Come è regolamentata la somministrazione dal punto di vista
previdenziale?
Art. 37. Norme
previdenziali
1. Gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 49 della l. 1989 n. 88[1], è
inquadrato nel settore terziario. L'indennità di disponibilità è assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla
normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non è
tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25 comma 4[2] ,
della l. 1978 n. 845.
3. Gli obblighi
dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti
dal DPR 1965 n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in
relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi
sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per
l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio
o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
4. Nel settore agricolo e
in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i
criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai
relativi settori
[1] Art. 49. Classificazione dei datori di lavoro ai
fini previdenziali ed assistenziali.
1.
La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a
tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei
seguenti criteri:
a)
settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei
trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello
spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie ;
b)
settore artigianato, per le attività di cui alla legge 1985 n. 443;
c)
settore agricoltura, per le attività di cui all’art. 2135 cc ed
all'articolo 1 della l. 1986 n. 778;
d)
settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle
turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche
finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative
attività ausiliarie;
e)
credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2.
I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al
comma 1 sono inquadrati nel settore «attività varie»; qualora non abbiano
finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa
unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti
di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
3.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a
quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli
effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono
attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli
inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati
ai sensi dell'articolo 34 del DPR 1955 n. 797
[2] Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria ai sensi dell'articolo 12 della l. 1975 n.160 , è
aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo
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