Quando è vietato ricorrere al lavoro intermittente?
In base all’art. 14 del Dlgs 81
del 2015 “1. E' vietato il ricorso
al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i
sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli n. 4 e
24 della legge 1991 n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso
unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione
dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori”.
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