Quali diritti sindacali sono riconosciuti ai lavoratori in
somministrazione?
In base all’art. 36 del Dlgs 81
del 2015:
1. Ai lavoratori delle
agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla
legge 300 del 1970, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore somministrato
ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare
alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ogni dodici mesi
l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro
alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze
sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in
mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
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