Che forma deve
rivestire il contratto di lavoro intermittente?
In base all’art. 15 del dlgs 81 del 2015: “Il contratto di lavoro intermittente è
stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e
ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a
norma dell'articolo 13;
b) luogo e
modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a
un giorno lavorativo;
c) trattamento
economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e
relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e
modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e
modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) misure di
sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto”.
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