lunedì 11 luglio 2016


Che forma deve rivestire il contratto di lavoro intermittente?

In base all’art. 15 del dlgs 81 del 2015: “Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a)  durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
b)  luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c)  trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d)  forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e)  tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f)  misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto”.

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